Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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In linea con le disposizioni istituzionali negoziate, i seguenti articoli del MRA sono adattati e nuove disposizioni vengono introdotte nel MRA tramite il Protocollo di modifica:
Articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 1 del MRA (Oggetto)
Quando nel 1999 è stato concluso il MRA, il reciproco riconoscimento poteva avvenire su due livelli, in funzione del fatto che le legislazioni tecniche delle Parti fossero differenti (art. 1 par. 1) o armonizzate (art. 1 par. 2). Se il reciproco riconoscimento si basa su legislazioni differenti, sono comunque necessarie due certificazioni sulla base delle due legislazioni; tuttavia, i documenti in questione possono essere rilasciati da un unico organismo. Se il reciproco riconoscimento si basa su un diritto armonizzato, è necessaria una sola certificazione sulla base di una delle due legislazioni. Il riconoscimento basato su un diritto non armonizzato è diventato obsoleto, poiché consente di raggiungere solo parzialmente gli obiettivi del MRA. La maggior parte dei capitoli settoriali dell’Accordo è già retta da un diritto armonizzato. Solo due sezioni di due capitoli all’interno dell’allegato 1 del MRA, ossia il settore delle caldaie al capitolo 5 e quello degli imballaggi preconfezionati al capitolo 11, sono ancora basate su un sistema non armonizzato. È stato possibile trasporre nella parte armonizzata del MRA la sezione non armonizzata del capitolo 5 e la maggior parte del capitolo 11. Solo una sezione nell’ambito degli imballaggi preconfezionati è stata mantenuta nel sistema non armonizzato, dato che la Svizzera non intende allineare la propria legislazione a quella dell’UE in questo settore. L’articolo 1 dell’Accordo è stato adattato per limitare a questo solo settore il campo di applicazione della parte del MRA basata sul diritto non armonizzato. Il settore in questione non sarà dunque soggetto al recepimento dinamico introdotto dal Protocollo istituzionale (v. n. 2.4.6.1 ad art. 5 par. 7).
L’articolo 1 paragrafo 3 del MRA, che conferisce al Comitato misto, responsabile dell’attuazione dell’Accordo, la facoltà di decidere, per ogni nuovo settore di prodotti introdotto nell’Accordo, se il reciproco riconoscimento debba avvenire sulla base di una legislazione armonizzata o non armonizzata, è abrogato. In futuro, qualsiasi nuovo settore che dovesse essere incluso nel MRA sarebbe disciplinato dal diritto armonizzato. Dal punto di vista svizzero, ciò non rappresenta un cambiamento significativo, poiché l’UE ha sempre avuto la possibilità di rifiutare l’inclusione di un nuovo settore sulla base del diritto non armonizzato.
Articolo 1 paragrafo 2 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 3 del MRA (Campo di applicazione)
Il recepimento dinamico può essere effettuato con il metodo integrativo o quello dell’equivalenza. Per quanto concerne il MRA è stato possibile preservare il metodo dell’equivalenza (v. n. 2.1.6.2.2). Tale fattispecie è stabilita dall’articolo 5 del Protocollo istituzionale (v. n. 2.4.6.1 ad art. 5). Per evitare l’esame e la constatazione dell’equivalenza, requisiti finora necessari, l’UE ha richiesto che in futuro l’elenco della legislazione indicata nella sezione I dei capitoli settoriali dell’allegato 1 del MRA sia limitato agli atti dell’UE. D’ora in poi la Svizzera potrà fare a meno di svolgere questa fase della procedura. Redigerà autonomamente le disposizioni del diritto