Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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svizzero in modo equivalente alla legislazione dell’UE. Se successivamente l’UE dovesse contestare l’equivalenza delle disposizioni svizzere, sarà tenuta a sollevare la questione all’interno del Comitato misto; se non si riuscirà a trovare una soluzione dovrà ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie. È stato necessario apportare degli adeguamenti al testo dell’articolo 3 del MRA, in modo che il diritto svizzero, pur non figurando più nell’elenco dell’allegato 1, continui a rientrare nel campo di applicazione dell’Accordo. Così facendo, si ha la certezza che gli organismi svizzeri addetti alla valutazione della conformità possano continuare a esaminare i prodotti sulla base della legislazione elvetica equivalente e che le loro valutazioni basate su tale legislazione continuino a essere riconosciute dall’UE. Sono stati apportati adeguamenti corrispondenti all’articolo 9 paragrafo 1 e all’articolo 11 paragrafo 1 del MRA.
Articolo 1 paragrafo 3 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 9 del MRA (Attuazione dell’Accordo)
L’articolo 9 paragrafo 1, che fa riferimento alla legislazione elencata nell’allegato 1, deve essere adattato analogamente all’articolo 3 dell’Accordo, in modo che il diritto svizzero continui a essere coperto da questa disposizione pur non figurando più nell’elenco dell’allegato 1 (v. considerazioni precedenti sulle modifiche apportate all’art. 3 del MRA).
Articolo 1 paragrafo 4 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 10 del MRA (Comitato misto)
L’attuale articolo 10, che disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato misto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, viene uniformato per tutti gli accordi riguardanti il mercato interno. Un nuovo articolo 10 sostituirà quello attuale. La responsabilità di aggiornare l’allegato 1 del MRA, che contiene i capitoli settoriali, è ora sancita dall’articolo 5 del Protocollo istituzionale (v. n. 2.4.6.1 ad art. 5). Il Comitato misto continuerà a prendere le sue decisioni su base consensuale.
Articolo 1 paragrafo 5 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 11 del MRA (Riconoscimento, revoca del riconoscimento, modifica del campo di attività e sospensione degli organismi di valutazione della conformità)
L’articolo 11 paragrafo 1, che fa riferimento alla legislazione elencata nell’allegato 1, deve essere adattato analogamente agli articoli 3 e 9 del MRA, in modo che il diritto svizzero continui a essere coperto da questa disposizione pur non figurando più nell’elenco dell’allegato 1 (v. considerazioni precedenti sulle modifiche apportate agli articoli 3 e 9 del MRA).
Articolo 1 paragrafo 6 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 12 del MRA (Scambio di informazioni)
L’articolo 12 è abrogato. Il suo paragrafo 1, che prevede uno scambio di informazioni tra le Parti sull’attuazione e l’applicazione della legislazione elencata nell’Accordo, è sostituito dalle disposizioni dell’articolo 8 (Applicazione effettiva e armonizzata degli accordi) del Protocollo istituzionale (v. n. 2.1.6.3.2). Il suo paragrafo 2, che prevede