Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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un meccanismo di notifica reciproca in caso di nuova legislazione delle Parti, è sostituito dalla procedura d’integrazione degli atti nell’Accordo disciplinata all’articolo 5 (Integrazione degli atti giuridici dell’Unione) del Protocollo istituzionale (v.
n. 2.1.6.2.2). Il suo paragrafo 2a, che impone alle Parti di informarsi reciprocamente in merito a ogni modifica relativa alle proprie autorità designatrici, è sostituito dall’articolo 1 delle disposizioni generali indicate nell’allegato 1, che conferisce alla Svizzera gli stessi diritti e obblighi attribuiti agli Stati membri dell’UE (v. infra, Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 1 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA); la legislazione elencata nei capitoli settoriali dell’allegato 1 prevede che gli Stati membri si informino reciprocamente in merito alle rispettive autorità designatrici. Il suo paragrafo 3, che prevede la possibilità per le autorità di una delle Parti di contattare direttamente gli operatori economici stabiliti sul territorio dell’altra Parte per richiedere informazioni, è sostituito dall’articolo 4 delle disposizioni generali dell’allegato 1 (v. infra, Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 4 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA). Il suo paragrafo 4, che impone alle Parti di informarsi reciprocamente in merito alle misure di salvaguardia adottate sui rispettivi territori, è sostituito dall’articolo 1 delle disposizioni generali dell’allegato 1, che conferisce alla Svizzera gli stessi diritti e obblighi attribuiti agli Stati membri dell’UE (v. infra, Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 1 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA); la legislazione elencata nei capitoli settoriali dell’allegato 1 prevede che gli Stati membri si informino reciprocamente in merito alle misure di salvaguardia adottate sui rispettivi territori.
Articolo 1 paragrafo 7 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 13 del MRA (Riservatezza)
L’articolo 13, il cui titolo è «Riservatezza», sarà intitolato «Segreto professionale» ed è aggiunto un secondo paragrafo al riguardo.
Articolo 1 paragrafo 8 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 13bis del MRA (Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate)
Viene introdotto un nuovo articolo, il 13bis, il quale stabilisce che le informazioni classificate o il materiale forniti dalle Parti o scambiati tra di esse in base a quanto convenuto nel MRA devono essere trattati e protetti conformemente all’Accordo del 28 aprile 2008384 tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate e alle relative disposizioni in materia di sicurezza. L'articolo 13bisincarica inoltre il comitato misto di definire le modalità per garantire un'adeguata protezione delle informazioni sensibili in una decisione adottata specificamente a tal fine.
Articolo 1 paragrafo 9 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 17 del MRA (Applicazione territoriale)