Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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legislative, regolamentari e amministrative) dei capitoli (v. considerazioni di cui al
n. 2.4.6.2 ad art. 3). Dall’altro, le sezioni II (Organismi di valutazione della conformità), III (Autorità designatrici), IV (Principi particolari per la designazione degli organismi di valutazione della conformità) e V (Disposizioni aggiuntive) dei vari capitoli dovranno essere adattate alle nuove disposizioni istituzionali presenti nel Protocollo istituzionale e nelle disposizioni generali dell’allegato 1 (v. considerazioni di cui al n 2.4.6.2, Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante le disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA). Questi adeguamenti di natura tecnica verranno effettuati dal Comitato misto responsabile dell’attuazione dell’Accordo ed entreranno in vigore contemporaneamente al Protocollo istituzionale e al Protocollo di modifica del MRA.
2.4.7 Punti essenziali del testo di attuazione
L’attuazione del Protocollo istituzionale e del Protocollo di modifica del MRA non richiede alcuna modifica del diritto svizzero.
2.4.8 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
2.4.8.1 Ripercussioni per la Confederazione
2.4.8.1.1 Ripercussioni finanziarie
Per assicurare che il recepimento dinamico avvenga in tempo utile ricorrendo al metodo dell’equivalenza, la SECO istituirà un sistema elettronico per monitorare gli sviluppi del diritto dell’UE e le corrispondenti evoluzioni del diritto svizzero a partire dalla fase di elaborazione (v. n. 2.4.8.1.2). Per realizzare il sistema di monitoraggio informatico sarà necessario un budget di 250 000 franchi.
D’altronde, l’allegato al Protocollo istituzionale sulle modalità di attuazione dell’articolo 13 del Protocollo istituzionale (Contributo finanziario) stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Svizzera alla banca dati EudraGMDP dell’UE (v. n. 2.4.6.1 ad art. 13), che ammonta a 5000 franchi all’anno.
Il Protocollo istituzionale e il Protocollo di modifica non consentono di eliminare nessun compito relativo all’attuazione del MRA. Il recepimento dinamico del diritto dell’UE (v. n. 2.1.6.2), invece, implica per la Svizzera l’impegno a seguire più attivamente gli sviluppi della legislazione dell’UE nei settori coperti dall’Accordo. Gli esperti svizzeri continueranno a partecipare, come avviene già oggi a volta a titolo informale, ai comitati e ai gruppi di lavoro riguardanti questi settori. Tuttavia, la partecipazione al decision shaping (v. n. 2.1.6.2.1), che è stata negoziata, richiede un’attività sistematica e coordinata. L’obiettivo è poter effettuare un’analisi approfondita dei testi in una fase iniziale, ossia non appena sono stati redatti dalla Commissione europea, e durante tutto il processo fino alla loro adozione, al fine di sfruttare al meglio, nell’interesse dell’economia elvetica, le nuove opportunità offerte dalle disposizioni istituzionali negoziate per il MRA. Non si tratta solo di prepararsi a recepire la nuova legislazione in maniera equivalente nel diritto svizzero, ma anche di influenzare il più possibile il processo legislativo dell’UE, facendo in modo che sia in sintonia con gli interessi della Svizzera e della sua economia. Tale attività consiste, ad esempio, nell’intervenire per evitare una regolamentazione eccessiva o difficile da attuare