Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 388Fedlex · Rapporto esplicativo
petenti degli Stati membri dell’UE e con la Commissione europea, queste informazioni vengono trasmesse direttamente alle autorità competenti svizzere. Se lo scambio di informazioni avviene tra Stati membri (e non tra le loro autorità), e qualora la Svizzera sia coinvolta, lo scambio viene effettuato tramite il Comitato misto, ossia l’organo responsabile dell’attuazione del MRA tra le Parti.
Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 3 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA
Qualora una legislazione settoriale preveda lo scambio di informazioni o la trasmissione di dati mediante strumenti digitali, le autorità svizzere e gli operatori economici in Svizzera possono alimentare tali strumenti digitali direttamente oppure servendosi di apposite interfacce svizzere. Le modalità di queste operazioni devono essere specificate nel rispettivo capitolo settoriale dell’allegato 1.
Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 4 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA
Secondo l’articolo 4, quando la legislazione assegna dei compiti a operatori economici (fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati, fornitori di servizi) o ad altre persone o entità che devono essere stabiliti rispettivamente sul territorio dell’UE o in Svizzera, tali compiti possono essere svolti da operatori economici, persone o entità stabiliti indistintamente nell’UE o in Svizzera. Tale disposizione garantisce, ad esempio, nei settori in cui è necessario, che un fabbricante svizzero possa fare a meno di un rappresentante sul territorio dell’UE (e viceversa) e che non debba etichettare nuovamente i prodotti con i dati del medesimo rappresentante.
I principi enunciati negli articoli 2, 3 e 4 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA erano già presenti, almeno in parte, in alcuni capitoli settoriali dell’Accordo. È stato possibile integrare tali disposizioni in maniera trasversale, affinché la loro presenza sia garantita anche in un’ottica futura. I capitoli settoriali verranno adattati in funzione di queste disposizioni generali. (v. n. 2.4.6.2).
Articolo 2, paragrafo 2 a 6 del Protocollo di modifica, riguardante le modifiche dell’allegato 1 del MRA
I paragrafi da 2 a 6 apportano alcune modifiche minori all'allegato 1 del MRA, che hanno scarsa rilevanza pratica.
Articolo3 del Protocollo di modifica, riguardante l’entrata in vigore
Questa disposizione definisce la procedura di ratifica e l'entrata in vigore del protocollo di modifica. L'entrata in vigore del protocollo di modifica è subordinata a quella della parte «stabilizzazione» del pacchetto Svizzera-UE.
2.4.6.3 Adeguamenti tecnici dei capitoli dell’allegato 1
I venti capitoli settoriali dell’allegato 1 del MRA saranno adattati sulla base delle nuove disposizioni istituzionali. Da un lato, le attività di carattere tecnico consisteranno nell’eliminare l’elenco dedicato al diritto svizzero dalla sezione I (Disposizioni