Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 387Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo dedicato all’applicazione territoriale è identico in tutti gli accordi del pacchetto Svizzera-UE. L’articolo 17 del MRA è stato adeguato di conseguenza (v.
n. 2.1.6.7).
Articolo 2 del Protocollo di modifica, riguardante le modifiche dell’allegato 1 del MRA.
All’inizio dell’allegato 1 del MRA, dopo l’enumerazione dei capitoli, vengono introdotte quattro disposizioni generali sulla partecipazione della Svizzera all’attuazione della legislazione dell’UE oggetto dell’Accordo. Tali disposizioni garantiscono la cooperazione tra le autorità svizzere e quelle dell’UE, riducendo così il tenore degli obblighi a carico degli operatori economici ai due lati del confine. Si tratta dei nuovi articoli seguenti:
Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 1 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA
L’articolo 1 stabilisce il principio secondo cui i diritti e gli obblighi previsti per gli Stati membri dagli atti giuridici dell’UE integrati nell’allegato 1 si intendono come previsti per la Svizzera nei settori coperti dal campo di applicazione dell’Accordo, a meno che un adeguamento tecnico non disponga altrimenti (v. n. 2.1.6.7). Questa disposizione consente alle autorità svizzere di essere trattate alla stregua delle autorità degli Stati membri dell’UE nei settori coperti dal MRA. In quanto tali, le autorità in questione possono partecipare alle procedure di scambio di informazioni e di cooperazione dell’UE in materia di sorveglianza del mercato con le stesse modalità riservate alle autorità degli Stati membri dell’UE. In tal modo si garantiscono un’applicazione uniforme del diritto e prodotti conformi per i consumatori sui territori di entrambe le Parti.
La disposizione di cui all'articolo 1 deve essere applicata nel pieno rispetto del Protocollo istituzionale relativo all'ARM. A questo proposito, va notato in particolare che, conformemente all'articolo 5 paragrafo 2, del Protocollo istituzionale, il principio di equivalenza si applica al MRA. Ciò significa che la Svizzera non è tenuta ad applicare gli atti giuridici dell'UE elencati nell'allegato 1 del ARM in quanto tali, ma deve raggiungere gli stessi risultati con il proprio diritto nazionale. Il MRA non prevede esplicitamente competenze di sorveglianza delle istituzioni dell'UE nei confronti della Svizzera. Ciò significa che se un atto giuridico dell'UE integrato nell'allegato I del MRA prevede la sorveglianza degli Stati membri dell'UE da parte di un'istituzione dell'UE, in particolare della Commissione europea (ad esempio sulla base di rapporti che devono essere presentati all'UE), tale disposizione non si applica alla Svizzera. Di conseguenza, non sono necessari adeguamenti tecnici degli atti giuridici dell'UE da riprendere nel MRA per chiarire questo punto.
Articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo di modifica, riguardante l’articolo 2 delle disposizioni generali dell’allegato 1 del MRA
L’articolo 2 stabilisce il principio dello scambio di informazioni tra le Parti. Nei casi in cui la legislazione dell’UE prevede uno scambio di informazioni tra le autorità com-