Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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legge sul trasporto di merci422). Una separazione organizzativa dei diversi settori d’attività a seconda che rientrino o meno nel campo d’applicazione dell’Accordo sotto una stessa impresa ferroviaria potrebbe creare la necessaria trasparenza e ridurre eventuali problemi di delimitazione a livello di sorveglianza degli aiuti di Stato. Per le attività di mercato in seno al mercato interno dell’UE, le imprese ferroviarie svizzere potrebbero comunque vedersi costrette a creare i presupposti organizzativi e contabili per ridurre al minimo i rischi legali in materia di aiuti di Stato, subendo un onere aggiuntivo.

Le FFS forniscono un esempio: le loro attività nazionali e internazionali nel trasporto di merci su rotaia sono suddivise dal punto di vista organizzativo e contabile tra FFS Cargo e FFS Cargo International, il che riduce la portata di eventuali normative esistenti in materia di aiuti di Stato rientranti nel campo d’applicazione del protocollo sugli aiuti di Stato. Le attività nazionali di FFS Cargo non sono interessate dalle norme in materia di aiuti di Stato in quanto quest’impresa non opera nel campo d’applicazione dell’Accordo.

L’Accordo pone infine le basi per una più stretta collaborazione futura tra l’UFT e l’ERA, che potrà indurre una riduzione degli oneri amministrativi legati alle procedure di autorizzazione per le offerte transfrontaliere o per il materiale rotabile impiegato a livello internazionale, sgravando così gli attori nazionali.

2.5.8.4 Ripercussioni per la società

L’apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri può ampliare la gamma dei servizi ferroviari offerta ai clienti, rendere più vantaggiosi i prezzi e favorire la concorrenza in materia di innovazione e di qualità a profitto dei viaggiatori. Le misure previste consentono di proteggere efficacemente da effetti negativi i trasporti pubblici nazionali.

Grazie alle misure di protezione salariale (p. es. istruzioni sugli standard sociali) non si prevedono grandi ripercussioni sui lavoratori, tanto più che già adesso l’impresa ferroviaria deve dimostrare, al momento della presentazione di una domanda di concessione, che «rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore» (art. 9 cpv. 2 lett. e LTV). Questa normativa è garantita da una disposizione del PM-ATT (cfr. art. 24a par. 5 dell’Accordo).

2.5.8.5 Ripercussioni per l'ambiente

La politica coordinata dei trasporti tra la Svizzera e l’UE così come garantita dall’Accordo si iscrive nel quadro di una mobilità sostenibile rispettosa dell’ambiente. Il proseguimento della politica dei trasporti coordinata con l’UE nel settore del traffico merci sostiene il mandato costituzionale di trasferimento del traffico, che è stato istituito in primo luogo allo scopo di proteggere la popolazione e l'ambiente dagli effetti negativi del traffico di transito come la qualità dell'aria e l'inquinamento acustico.

422 FF 2025 1103