Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.5.7.2 Misure d’accompagnamento senza modifiche legislative

In base al Common Understanding e al mandato negoziale, in caso di apertura del mercato del trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri devono essere garantiti gli standard sociali. Questo principio è stato sancito nel nuovo articolo 24a capoverso 4 dell'Accordo (cfr. sopra).

Durante la fase di consultazione, su incarico del Consiglio federale, il DATEC ha condotto dapprima due colloqui tecnici con le parti sociali sotto la direzione dell’UFT e infine una tavola rotonda sotto la presidenza del capo del dipartimento, nel quadro dei quali è stato discusso il piano di attuazione per la Svizzera. Quale componente importante del piano di attuazione il DATEC ha proposto che l’UFT elabori, con il coinvolgimento delle parti sociali, delle istruzioni volte a fungere da base per esaminare, nel quadro delle procedure di concessione, se le imprese che forniscono servizi di trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri a lunga distanza rispettino le condizioni di lavoro usuali nel settore.

Il 19 giugno 2024 il Consiglio federale ha incaricato formalmente il DATEC (UFT) di elaborare una direttiva ovvero delle istruzioni sugli standard sociali nel trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, coinvolgendo adeguatamente le parti sociali.

Queste istruzioni serviranno all’UFT come parametro degli standard sociali usuali nel settore in sede di esame delle domande di concessione e di autorizzazione. Secondo l’articolo 9 LTV, un’impresa che offre in Svizzera un trasporto regolare e professionale di viaggiatori necessita di una concessione o un’autorizzazione. La condizione per ottenere una concessione o un’autorizzazione secondo l’articolo 9 LTV per un’offerta in Svizzera è tra l’altro, conformemente al capoverso 2, che l'impresa dimostri di rispettare le norme del diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro del settore (lett. e). Rientrano tra l’altro fra le norme di diritto del lavoro e le condizioni di

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lavoro da rispettare anche la legge federale dell’8 ottobre 1971 sul lavoro nelle imprese di trasporto pubblico (legge sulla durata del lavoro; LDL) e la garanzia di salari conformi a quelli usuali nel settore. L’impresa deve soddisfare questi requisiti per il tratto di linea in Svizzera. Attualmente, in Svizzera solo le FFS forniscono servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri a lunga distanza per ferrovia. Il contratto collettivo di lavoro (CCL) delle FFS sarà pertanto utilizzato come punto di partenza per determinare la conformità con gli usi del settore, ma non sarà determinante a titolo assoluto.

Per verificare se l’articolo 9 capoverso 2 lettera e LTV è rispettato al momento della presentazione di una domanda di concessione o di autorizzazione per l’offerta sul territorio svizzero (e se è rispettato anche durante l'esercizio), l’UFT necessita di una base di valutazione oggettiva contenente criteri e valori soglia.

È pertanto esplicito che le istruzioni dell’UFT non hanno lo scopo di sostituire un possibile CCL. Spetta alle parti sociali decidere se concluderne o meno uno e se questo debba discostarsi dalle istruzioni dell’UFT.

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RS 822.21