Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 429Fedlex · Rapporto esplicativo

L’esito dei negoziati crea tra l’altro una base per poter in futuro sviluppare ulteriormente la TTPCP quale importante strumento per il trasferimento del traffico, senza dover adeguare l’Accordo.

L’ampliamento delle offerte ferroviarie indotto da un’apertura del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri potrà inoltre favorire una riduzione dei viaggi in aereo e in auto.

2.5.8.6 Altre ripercussioni

Non si prevedono altre ripercussioni.

2.5.9 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto

La presente sezione concerne il PM-ATT. Le spiegazioni relative al PI-ATT o al protocollo sugli aiuti di Stato dell’ATT figurano ai punti 2.1.9 e 2.2.11, a meno che di seguito non si faccia esplicitamente riferimento a questi protocolli.

2.5.9.1 Costituzionalità dei protocolli

Il PM-ATT si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; art 7a cpv. 1 LOGA).

Il PM-ATT non rientra nella categoria di accordi che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. In particolare, esso si estende oltre i campi d’applicazione in cui il Consiglio federale può concludere accordi per garantire l’accesso alla rete secondo l’articolo 9a capoverso 6 della legge sulle ferrovie. Non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. La sua attuazione richiede inoltre la modifica di leggi federali. Deve pertanto essere sottoposto all’Assemblea federale per approvazione.

La costituzionalità del PI-ATT dell'ATT è illustrata al punto 2.1.8.1.

La costituzionalità del protocollo sugli aiuti di Stato è illustrata al punto 2.2.11.1.

2.5.9.2 Costituzionalità, legislazione di attuazione e delle misure d’accompagnamento

Secondo l’articolo 87 Cost. la legislazione sui trasporti ferroviari compete alla Confederazione. Il trasporto regolare e professionale di viaggiatori (privativa sul trasporto di viaggiatori della Confederazione) è considerato parte del settore delle poste e delle telecomunicazioni di cui all’articolo 92 capoverso 1 Cost. La pertinente legislazione è anch’essa di competenza della Confederazione.

Gli adeguamenti proposti rientrano tutti nel quadro della competenza legislativa della Confederazione sopra illustrata.