Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le istruzioni hanno esclusivamente lo scopo di stabilire i criteri e i valori soglia per il settore del traffico ferroviario internazionale non oggetto di ordinazione. Escludono quindi esplicitamente il traffico ferroviario internazionale oggetto di ordinazione e il traffico ferroviario puramente nazionale in Svizzera.
Le istruzioni prevedono anche che dopo l’apertura del mercato venga condotto un monitoraggio delle condizioni lavorative con il coinvolgimento delle parti sociali. Ove necessario, il Consiglio federale potrà prendere delle misure.
I sindacati e le associazioni del personale interessati sono stati coinvolti attivamente nell’elaborazione di queste istruzioni. Le istruzioni entreranno in vigore insieme al presente progetto.
2.5.7.3 Compatibilità tra compiti e finanze
L’accompagnamento proattivo nel processo di formazione dell'opinione e di legislazione dell’UE per gli atti giuridici rilevanti ai fini dell’Accordo così come per la loro tempestiva attuazione nel diritto svizzero e applicazione pratica comporteranno un aumento delle risorse necessarie, in particolare per l'amministrazione. Per quanto oneroso, questo lavoro preliminare riduce al contempo il carico successivo per l’attuazione nel diritto svizzero. Globalmente, a generare un onere aggiuntivo per l’amministrazione (UFT, Ufficio federale delle strade [USTRA]) dovrebbe essere l’estensione dei diritti di partecipazione (decision shaping).
A fronte di questo si ha tuttavia la garanzia che l’Accordo, importante per l’attuazione della politica svizzera dei trasporti e per l’accesso al mercato dell’industria svizzera dei trasporti, possa essere ulteriormente sviluppato e che la Svizzera possa presentare richieste in una fase precoce dello sviluppo del diritto dell'UE. Alla luce di quanto esposto, si può partire dal presupposto che il rapporto costi-benefici è favorevole.
2.5.7.4 Questioni relative all’attuazione
A livello di Confederazione si tratterà di creare una normativa svizzera equivalente agli atti giuridici integrati nell'Accordo attraverso il PM-ATT. Detti atti non comportano alcun adeguamento a livello di legge, ma richiederanno diversi adeguamenti a livello di ordinanza.
Secondo accertamenti effettuati presso i Cantoni, non sono invece necessari adeguamenti a livello di legge o di ordinanza cantonali.
2.5.8 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
Le modifiche dell’Accordo decise a seguito dei negoziati consentono alle Parti contraenti di mantenere l’accesso ai rispettivi mercati, di proseguire l’armonizzazione delle norme e delle pertinenti procedure nel settore dei trasporti terrestri e di garantire una politica coordinata dei trasporti tra Svizzera e UE. Grazie a questo approccio si elimina il rischio di un’erosione dell'Accordo, accrescendo la certezza del diritto e con questa la sicurezza degli investimenti delle imprese ferroviarie svizzere attive nel mercato europeo dei trasporti.