Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il controllo degli aiuti di Stato nel settore dei trasporti terrestri sarà disciplinato in una nuova legge concernente la sorveglianza sugli aiuti di Stato (LSaS). Le basi della competenza per quest’ultima sono illustrate al punto 2.2.10.
2.5.9.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
I tre protocolli sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
I tre protocolli sono compatibili anche con la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio423 (AELS) riveduta. Si applicano tuttavia solo alle relazioni tra la Svizzera e l’UE e relativi Stati membri, ma non agli Stati dell’AELS. Nel settore dei trasporti terrestri, tra la Svizzera e gli Stati dell’AELS continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni contenute nell’allegato P della convenzione istitutiva dell’AELS, che coincidono in larga parte con l’Accordo in vigore.
Per continuare a garantire norme il più possibile uniformi tra gli Stati membri dell’UE e dell’AELS, andrà esaminata l’opportunità di adeguare l'allegato P della convenzione AELS alle modifiche apportate all’ATT nel quadro del pacchetto Svizzera-UE.
I tre protocolli sono pure compatibili con gli accordi bilaterali sul trasporto stradale conclusi dalla Svizzera con numerosi Stati nonché con la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)424.
2.5.9.4 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono ritenute importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale.
I tre protocolli comprendono importanti disposizioni contenenti norme di diritto. Per essere attuati il PM-ATT e il protocollo sugli aiuti di Stato richiedono inoltre la modifica di leggi federali e l’emanazione di una legge federale. Il decreto federale concernente l’approvazione dei tre protocolli sottostà pertanto al referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (v. tuttavia le varianti al punto 4.1).
2.5.9.5 Applicazione provvisoria
Non è prevista alcuna applicazione provvisoria.