Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Inoltre, in virtù dell’accordo sui programmi UE illustrato al punto 2.8, l’industria svizzera potrà partecipare pienamente e volontariamente al programma di ricerca sul sistema di gestione del traffico aereo per il cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research, SESAR 3). Questa partecipazione consente all’industria aeronautica svizzera di investire nello sviluppo di tecnologie e procedure innovative nel settore dell’aviazione civile attraverso i fondi di Orizzonte Europa destinati a questo scopo.
Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l’approvazione del Protocollo di modifica-ATA, del PI-ATA nonché del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato nell'ambito della parte stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.
2.6.2 Situazione iniziale
L’Accordo sul trasporto aereo disciplina dal 2002 il reciproco accesso dei vettori aerei svizzeri ed europei al mercato aereo liberalizzato tra la Svizzera e l’UE. La rilevanza di questo accesso al mercato è dimostrata dalle cifre. Nel 2024 oltre 34 milioni dei quasi 58 milioni di passeggeri degli aeroporti svizzeri hanno volato da o verso l’UE (circa il 60 %). Grazie all’Accordo sul trasporto aereo, i vettori aerei svizzeri sono equiparati ai concorrenti dell’UE.
L’Accordo sul trasporto aereo è composto da una parte principale e da un allegato.
Dall’entrata in vigore dell’ATA, l’allegato viene regolarmente aggiornato al fine di garantire pari condizioni di concorrenza alle Parti, agli operatori economici e ai privati. Ciò consente, in particolare, di garantire un livello di sicurezza equivalente nel settore dell’aviazione civile. L’aggiornamento dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo avviene nell’ambito di una collaborazione costruttiva con l’UE. L’Accordo comprende gran parte delle prescrizioni europee in materia di aviazione civile. Per lo più si tratta di disposizioni di attuazione degli standard applicabili a livello globale dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI).
Grazie al costante aggiornamento dell’Accordo sul trasporto aereo, la necessità di adeguamenti nel settore dell’aviazione nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE è relativamente bassa.
Per quanto riguarda i diritti di traffico, i vettori aerei svizzeri e dell’UE sono stati finora leggermente limitati nella pianificazione delle loro rotte data la mancanza di diritti di cabotaggio. Nello specifico, i vettori aerei svizzeri non hanno attualmente diritti di traffico per i voli all’interno degli Stati dell’UE e i vettori aerei dell’UE non hanno diritti per i voli nazionali in Svizzera. Per aumentare la flessibilità dei vettori aerei di entrambe le Parti contraenti, è necessario lo scambio di diritti di cabotaggio. Le due Parti stavano già negoziando uno scambio di diritti di cabotaggio fino al 2012. Tuttavia, l’UE ha subordinato lo scambio di diritti di cabotaggio a un accordo sugli elementi istituzionali (v. punto 2.1). Per questo motivo l’UE non ha ancora accettato l’attuazione dei diritti di cabotaggio.