Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Grazie alla sua comprovata competenza nel campo dell’aviazione, dall’entrata in vigore dell’Accordo sul trasporto aereo la Svizzera ha regolarmente rappresentato i propri interessi negli organi competenti dell’UE. Il coinvolgimento elvetico nel processo legislativo dell’UE ha consentito, ad esempio, di stabilire come standard a livello europeo un processo di autorizzazione per l’utilizzo di droni complessi sviluppato in Svizzera. La possibilità di partecipare attivamente a tale processo consente alla Svizzera di aumentare la coerenza tra le normative aeronautiche internazionali, europee e nazionali. Tuttavia, il coinvolgimento del nostro Paese nel settore del trasporto aereo non era ancora garantito in modo definitivo.
Sino a fine 2024 l’industria aeronautica svizzera ha potuto partecipare ai progetti di ricerca SESAR 3 solo come parte terza (associated partner), ma non ha potuto né coordinare i progetti né partecipare alla gestione e al controllo strategico di SESAR
3. La partecipazione dei partner associati (associated partners) è stata finanziata dalla Svizzera.
2.6.3 Obiettivi e andamento dei negoziati
Nei negoziati sul trasporto aereo, l’obiettivo della Svizzera è stato quello di continuare a garantire la sua partecipazione al mercato aereo liberalizzato dell’UE, mantenendo il suo elevato livello di sicurezza e assicurandosi la possibilità di partecipare alle discussioni su questioni future relative al settore dell’aviazione.
Concretamente, nel mandato negoziale la Svizzera si era prefissata lo scambio di diritti di cabotaggio, la possibilità di una partecipazione piena e volontaria dell’industria svizzera a SESAR 3 e la massima coerenza possibile delle norme nel settore del trasporto aereo. Quest’ultimo obiettivo riguardava in particolare la tutela dei diritti di partecipazione della Svizzera agli organi competenti dell’UE, che le consentiranno di continuare ad adoperarsi per la coerenza delle norme sul trasporto aereo a livello internazionale, europeo e nazionale, soprattutto per quanto riguarda le nuove questioni.
Per l’UE era importante integrare nell’Accordo gli elementi istituzionali illustrati ai punti 2.1 e 2.2 così come la sorveglianza degli aiuti di Stato.
Complessivamente, si sono svolti cinque cicli negoziali sul trasporto aereo. La Svizzera ha raggiunto tutti i suoi obiettivi negoziali in questo settore.
2.6.4 Procedura preliminare
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha provveduto a informare gli aeroporti nazionali svizzeri e i maggiori vettori aerei svizzeri attraverso i canali d’informazione consolidati. Il trasporto aereo non è stato affrontato nei colloqui esplorativi tra la Svizzera e l’UE.
L’UFAC ha inoltre esaminato l’opportunità di effettuare una valutazione dell’impatto normativo nel settore del trasporto aereo. L’UFAC è giunto alla conclusione che gli effetti del PM-ATA, del PI-ATA e del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato non richiedono una valutazione dell’impatto normativo. Ciò è da ricondurre in particolare al fatto che la Svizzera partecipa già ampiamente al mercato aereo interno dell’UE e che l’Accordo sul trasporto aereo viene regolarmente aggiornato. In particolare, l’Accordo