Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sul trasporto aereo disciplina già (art. 13 e 14) gli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, anche se in questo caso si applicano nuove procedure (v. punto 2.2).
2.6.5 Punti essenziali dei Protocolli
L’Accordo sul trasporto aereo è aggiornato da un PM-ATA e integrato dal PI-ATA e dal Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato. Le disposizioni dell’Accordo sul trasporto aereo che disciplinano la stessa fattispecie del PM-ATA sono abrogate o sostituite. Le disposizioni dell’Accordo sul trasporto aereo che disciplinano la stessa fattispecie del PI-ATA e del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato sono abrogate.
Alcune disposizioni del PM-ATA e gran parte delle disposizioni del PI-ATA e del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato sono integrate in diversi accordi del pacchetto Svizzera-UE. Di conseguenza, queste disposizioni sono illustrate ai punti 2.1 e 2.2. Di seguito vengono illustrate solo le disposizioni dei Protocolli citati che contengono aspetti specifici del trasporto aereo che vale la pena menzionare.
La piena partecipazione dell’industria svizzera a SESAR 3 è garantita dall’accordo sui programmi UE illustrato al punto 2.8. Gli effetti della possibilità di partecipazione a SESAR 3 da parte delle imprese svizzere sono illustrati al punto 2.6.9.3.1.
2.6.6 Commento ai singoli articoli dei Protocolli
2.6.6.1 Protocollo istituzionale
Per quanto concerne il PI-ATA, nel settore del trasporto aereo sono rilevanti in particolare i diritti di partecipazione della Svizzera. Il nostro Paese è già sovente coinvolto nel processo legislativo dell’UE in materia; già oggi partecipa a riunioni di comitati e gruppi di esperti a livello di Commissione europea e può così contribuire all’elaborazione di atti legislativi dell’UE nel settore del trasporto aereo. Tuttavia, la partecipazione a tutti gli organi competenti non è ancora pienamente garantita.
Tale partecipazione della Svizzera ai comitati e ai gruppi di esperti è sancita nell’articolo 4 paragrafi 2 e 3 del PI-ATA (v. punto 2.1.6.1.2).
L’articolo 4 paragrafo 4 del PI-ATA estende ora la partecipazione degli esperti della Svizzera a vari comitati della Commissione europea, se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento dell’Accordo sul trasporto aereo. In questo modo viene garantito che la Svizzera possa continuare a rappresentare al meglio i propri interessi.
Essendo l’Accordo sul trasporto aereo un accordo di integrazione, gli atti giuridici dell’Unione europea integrati nell’Accordo sono parte integrante dell’ordinamento giuridico svizzero, fatte salve, se del caso, gli eventuali adeguamenti decisi dal Comitato misto (art. 5 par. 2 e 4 PI-ATA).
Nella misura in cui l’Accordo sul trasporto aereo costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (art. 3 par. 2 PI-ATA), le misure di compensazione proporzionate che una Parte contraente può adottare per rimediare a un potenziale squilibrio (v. punto 2.1.6.4.3) possono essere adottate nell’ambito dell’Accordo stesso oppure anche nell’ambito di qualsiasi altro accordo