Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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in settori relativi al mercato interno al quale la Svizzera partecipa (art. 11 par. 1 PI- ATA).

2.6.6.2 Protocollo di modifica

Articolo 1 paragrafo 1 lettera a del Protocollo di modifica relativo all’articolo 2 dell’Accordo sul trasporto aereo (Campo di applicazione)

La disposizione abroga la parte di periodo «secondo quanto disposto dall’allegato del presente Accordo» dell’articolo 2 dell’Accordo sul trasporto aereo. Nel corso dei negoziati è emerso che la parte della frase precedentemente contenuta nell’articolo 2 dell’Accordo sul trasporto aereo «secondo quanto disposto dall’allegato» poteva essere fuorviante. L’allegato è sottoposto a costanti aggiornamenti. L’articolo 2 dell’Accordo sul trasporto aereo continua a garantire che le disposizioni applicabili nell’UE a livello intersettoriale si applichino alla Svizzera solo nella misura in cui sono interessati il trasporto aereo o questioni direttamente connesse nel settore dell’aviazione civile. Tale restrizione è necessaria poiché singole disposizioni, in particolare alcuni atti giuridici dell’UE integrati nell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo, si applicano nell’UE orizzontalmente e non solo all’aviazione civile.

Articolo 1 paragrafo 1 lettera b del Protocollo di modifica relativo all’articolo 15 capoverso 3 dell’Accordo sul trasporto aereo (Diritti di traffico)

Lo scambio di diritti di cabotaggio avrà inizio dalla stagione aeronautica successiva all’entrata in vigore del PM-ATA. In virtù di questo scambio, i vettori aerei svizzeri potranno ora effettuare voli commerciali interni (compresi passeggeri, merci e/o posta) in singoli Stati dell’UE e i vettori aerei dell’UE potranno effettuare voli commerciali interni (compresi passeggeri, merci e/o posta) in Svizzera. Così facendo si completa il processo di liberalizzazione dei diritti di traffico e si fa in modo che i vettori aerei svizzeri e dell’UE abbiano gli stessi diritti di traffico nel mercato aereo dell’UE. Lo scambio di diritti di cabotaggio avrà un impatto positivo sulle imprese svizzere, che otterranno nuove opportunità per i servizi di volo. Queste ultime sono illustrate al punto 2.6.9.3.

Articolo 1 paragrafo 1 lettera d del Protocollo di modifica relativo all’articolo 21 dell’Accordo sul trasporto aereo (Comitato misto)

Il PM-ATA prevede un aggiornamento di lieve entità della disposizione relativa al Comitato misto già presente nell’Accordo sul trasporto aereo (CM dell’ATA). Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, per quanto opportuno, si procede a un’armonizzazione delle disposizioni relative al Comitato misto in tutti gli accordi interessati (v. punto 2.1.6.7). Il CM dell’ATA ha tutt’ora il compito di assicurare il corretto funzionamento e la gestione e l’applicazione efficaci dell’Accordo sul trasporto aereo. L’Accordo sul trasporto aereo viene regolarmente aggiornato tramite decisione del CM dell’ATA. Inoltre, il CM dell’ATA ha la possibilità di formulare raccomandazioni alle Parti contraenti in merito a questioni inerenti all’Accordo sul trasporto aereo. Il CM dell’ATA continuerà a riunirsi, di regola, almeno una volta all’anno e a rappresentare per entrambe le Parti un’efficiente piattaforma di comunicazione che garantisce il corretto funzionamento dell’Accordo sul trasporto aereo da oltre 20 anni.