Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Articolo 1 paragrafo 1 lettera e del Protocollo di modifica relativo all’articolo 28a dell’Accordo sul trasporto aereo (Informazioni classificate)

Il nuovo articolo 28a dell’Accordo sul trasporto aereo rimanda alle norme esistenti sulla riservatezza delle informazioni classificate. Questo scambio di informazioni è particolarmente importante nel settore della sicurezza dell’aviazione (security).

Articolo 1 paragrafo 2 del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica-ATA prevede, se opportuno, l’armonizzazione di alcune disposizioni già esistenti nell’allegato ATA con le disposizioni corrispondenti che saranno incluse negli allegati di altri accordi del pacchetto Svizzera-UE. Nell’allegato A ATA concernente i privilegi e le immunità sarà inserito il testo standard appena negoziato in materia che sarà integrato anche negli altri accordi del pacchetto Svizzera-UE nei quali è prevista la partecipazione di un’agenzia della Svizzera. Inoltre l’attuale disposizione nel secondo trattino dell’allegato ATA sarà armonizzata con la corrispondente disposizione sui diritti e gli obblighi che sarà ora inclusa negli allegati di tutti gli accordi sul mercato interno e dell’Accordo sulla sanità. Tale disposizione è di fondamentale importanza per l’ATA in quanto garantisce che la Svizzera e i suoi operatori economici abbiano gli stessi diritti degli Stati membri UE e dei loro operatori economici e non possano trovarsi in una posizione peggiore in quanto «Stato terzo» (v. disposizioni unificate di tutti gli accordi, punto 2.1.5.7).

Articolo 2 del Protocollo di modifica

Il Protocollo di modifica-ATA rientra nella parte di stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del completamento delle procedure interne di approvazione di tutti gli strumenti di diritto internazionale della parte di stabilizzazione.

2.6.6.3 Protocollo sugli aiuti di Stato

L’Accordo sul trasporto aereo prevede già oggi un meccanismo di sorveglianza degli aiuti di Stato. Qualsiasi misura di sostegno dello Stato nel settore dell’aviazione viene esaminata dalla Commissione della concorrenza (COMCO) per accertarne la compatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di Stato dell’Accordo sul trasporto aereo. L’autorità che concede l’aiuto deve tenere conto del risultato del parere della COMCO. Tale parere non è tuttavia vincolante. Attualmente, la COMCO non dispone di vie di ricorso qualora constati l’inammissibilità di un aiuto previsto o concesso.

Per quanto concerne gli aiuti di Stato, la Svizzera creerà un nuovo meccanismo di sorveglianza vincolante che sarà incluso nei due accordi sul mercato interno esistenti, ossia l’Accordo sul trasporto aereo e l’Accordo sui trasporti terrestri, nonché nell’Accordo sull’energia elettrica. Le norme pertinenti sono contenute nel Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato e sono illustrate dettagliatamente al punto 2.2.

Il Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato abroga le precedenti disposizioni in materia di aiuti di cui agli articoli 13 e 14 dell’ATA. Inoltre, stabilisce che l’articolo 12 paragrafo 2 dell’ATA non si applica ai fini del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato, in quanto l’articolo 3 paragrafo 5 del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato prevede una deroga specifica per gli aiuti concessi alle imprese incaricate della gestione di servizi