Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale (v. punto 2.2.5.2).

Come descritto al punto 2.2.5.3 vige, in linea di principio, un divieto di aiuti di Stato con varie deroghe legali e di apprezzamento che si applicano anche al trasporto aereo. Per il trasporto aereo è importante l’articolo 3 paragrafo 3 lettera b del Protocollo, poiché consente aiuti destinati a rimediare a un grave turbamento dell’economia (come ad es. la pandemia di COVID-19). L’allegato I del Protocollo sugli aiuti di Stato prevede un sistema di esenzioni e chiarimenti in cui le Parti contraenti possono determinare ulteriori aiuti o categorie di aiuti che rientrano nelle deroghe legali o di apprezzamento. Pertanto, in applicazione dell’articolo 3 paragrafo 2 lettera d del Protocollo, è stata inserita nell’allegato I una sezione A volta a indicare gli aiuti che le Parti ritengono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. In applicazione dell’articolo 3 paragrafo 3 lettera e del Protocollo, è stata altresì inserita una sezione B volta a indicare gli aiuti che le Parti possono considerare compatibili. Queste due sezioni non contengono attualmente alcun aiuto, ma il Comitato misto dell’Accordo sul trasporto aereo potrà completarle in futuro.

L’articolo 3 paragrafo 4 del Protocollo sugli aiuti di Stato prevede inoltre che gli aiuti concessi in conformità con la sezione C dell’allegato I siano considerati compatibili e siano esenti dall’obbligo di notifica. La sezione C (esenzioni per categoria) contiene un riferimento ai capi I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzioni per categoria). Per il trasporto aereo ciò implica in particolare che, in determinate circostanze, sono possibili aiuti agli aeroporti regionali.

2.6.7 Punti essenziali dell’atto legislativo di attuazione

Come specificato nel punto 2.6.6.2, l’articolo 1 paragrafo 2 del Protocollo di modifica dell’Accordo sul trasporto aereo adegua l’articolo 15 paragrafo 3 dell'Accordo, consentendo ai vettori aerei svizzeri e dell’UE di effettuare voli di cabotaggio, ovvero voli commerciali nazionali. Tale modifica è compatibile con l’articolo 32 della legge federale sulla navigazione aerea426 (LNA).

2.6.7.1 Legislazione di attuazione

L’attuazione in Svizzera richiede una modifica dell’ordinanza sulle dogane427 (OD) per tenere conto dei voli di cabotaggio consentiti dall’accordo bilaterale tra Svizzera e l’UE. In questo modo, l’ammissione temporanea in franchigia di dazio di aeromobili esteri per i trasporti interni effettuati a scopi cosiddetti «commerciali» secondo la legislazione aeronautica può essere autorizzata su riserva del rispetto delle formalità doganali e nella misura in cui la reciprocità sia garantita dallo Stato del vettore aereo.

L’attuazione del Protocollo sugli aiuti di Stato tramite la legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato è descritta al capitolo 2.2 (v. in particolare punti 2.2.6 e 2.2.7). L’attuale meccanismo di sorveglianza nel trasporto aereo è sostituito dalla sor-

426 RS 748.0

427 RS 631.01