Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 439Fedlex · Rapporto esplicativo
veglianza degli aiuti di Stato nei settori del traffico aereo, del traffico su strada e ferrovia e dell’energia elettrica disciplinata in modo uniforme dalla legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato. L’articolo 103 LNA è modificato di conseguenza affinché rimandi all’articolo 3 del Protocollo-ATA sugli aiuti di Stato per la fase transitoria negoziata (cinque anni). In seguito, l’articolo 103 LNA sarà abrogato, in quanto entreranno in vigore le disposizioni dell’avamprogetto della legge federale sulla sorveglianza degli aiuti di Stato (v. punti 2.2.8.4 e 2.2.9).
2.6.7.2 Misure di accompagnamento con modifiche legislative
Il progetto non richiede misure di accompagnamento con adeguamenti legislativi nel settore del trasporto aereo.
2.6.7.3 Misure di accompagnamento senza modifiche legislative
Il progetto non richiede misure di accompagnamento senza adeguamenti legislativi nel settore del trasporto aereo.
2.6.7.4 Compatibilità tra compiti e finanze
La modifica proposta si basa sulla reciprocità ed è quindi equilibrata.
2.6.7.5 Attuazione
Sono stati consultati l’UDSC e l’AFC. I lavori di attuazione sono strettamente coordinati.
2.6.8 Commento ai singoli articoli dell’atto legislativo di attuazione
Come menzionato al punto 2.6.7.1, la modifica proposta crea una deroga al divieto generale di ammissione temporanea in franchigia di dazio di mezzi di trasporto esteri per trasporti interni a scopi commerciali, come stabilito all’articolo 34 capoverso 1 OD.
È prevista l’aggiunta di un nuovo capoverso a completamento dell’articolo 34 OD, che definisca i destinatari dei trasporti interni che possono essere effettuati in ammissione temporanea. I vettori aerei titolari di diritti di traffico per l’esercizio di un servizio aereo, ovvero un volo che trasporta a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 100 dell’ordinanza sulla navigazione aerea428 (ONA) passeggeri, merci e/o posta, beneficeranno dei nuovi vantaggi concessi.
2.6.9 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
2.6.9.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il PM-ATA non influisce sul fabbisogno di risorse della Confederazione. Il PI-ATA prevede tra l’altro la tutela integrale della garanzia dei diritti di partecipazione della Svizzera all’elaborazione della legislazione dell’UE per il campo di applicazione
428 RS 748.01