Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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l’Accordo sulla sanità. Conformemente all’approccio settoriale, sono disciplinati in maniera specifica in ogni singolo accordo al fine di tenere conto delle importanti caratteristiche di ognuno di essi. Gli elementi istituzionali, inoltre, valgono solo entro il campo di applicazione e gli obiettivi definiti per ogni accordo, e ciò fissa chiari limiti agli effetti del recepimento dinamico (v. n. 2.1.5.1.2 e 2.1.5.2.2). Grazie al decision shaping, la Svizzera potrà prendere parte al processo legislativo dell’UE nei settori oggetti degli accordi. Anche nell’ambito del recepimento dinamico, la Svizzera continuerà a decidere autonomamente in merito a ogni adeguamento. Le procedure e le competenze interne esistenti della Svizzera resteranno immutate. Il Parlamento e il popolo continueranno ad avere l’ultima parola sul recepimento (o il non recepimento) di atti giuridici dell’UE negli accordi. Gli interessi fondamentali della Svizzera sono stati garantiti tramite una serie di eccezioni. Per la parte relativa all’agricoltura dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) è stato possibile trovare una soluzione specifica: in questo settore non è previsto alcun recepimento dinamico. Il meccanismo di composizione delle controversie si limita a un tribunale arbitrale senza alcun ruolo per la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), e le misure di compensazione potranno essere prese solo nel campo di applicazione dell’Accordo agricolo (sia nella parte agricola che in quella sulla sicurezza alimentare).

- Aiuti di Stato: la regolamentazione riguardante gli aiuti di Stato è applicabile solo nel campo di applicazione di tre accordi: l’Accordo sull’energia elettrica, l’Accordo sui trasporti terrestri e l’Accordo sul trasporto aereo. Il rispetto della legislazione sugli aiuti di Stato sarà controllato, in Svizzera, da autorità svizzere. Il servizio pubblico (p. es. trasporti pubblici ed elettricità) non è a rischio. L’ordinamento economico svizzero si basa sulla libertà economica e sulla concorrenza; la vigilanza sul rispetto della legislazione nel settore degli aiuti di Stato contribuisce a prevenire distorsioni di quest’ultima.

- Libera circolazione delle persone: la politica svizzera in materia di migrazione si basa da un lato sull’Accordo sulla libera circolazione delle persone con gli Stati UE/AELS, e dall’altro sulla definizione di tetti massimi e contingenti per l’ammissione sussidiaria al mercato del lavoro di cittadini di Stati terzi. L’immigrazione di cittadini dell’UE/AELS in Svizzera avviene principalmente nel mercato del lavoro. Questa immigrazione è sempre orientata alla domanda ed è quindi possibile solo se ci sono posti vacanti o se le persone interessate svolgono un’attività indipendente che assicura loro un reddito sufficiente. La legislazione attuale prevede inoltre diverse misure volte a garantire la protezione salariale e a evitare un peggioramento delle condizioni di lavoro. Questo approccio sarà portato avanti. Per questo motivo, le soluzioni negoziate con l’UE nell’ambito della libera circolazione delle persone prevedono, sia per quanto riguarda l’immigrazione che per la tutela dei salari, un approccio completo che garantisca protezione e proseguimento delle soluzioni collaudate.

Nel campo dell’immigrazione il pacchetto prevede un dispositivo di protezione globale che consiste nella definizione di principi, di eccezioni e di una clausola di salvaguardia, a cui sarà possibile ricorrere in caso di gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Vengono salvaguardati i seguenti principi. (i) L’immigrazione dall’UE resterà orientata al mercato del lavoro. Solo chi disporrà di un posto di lavoro o di mezzi