Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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- Trasporti terrestri: con l’apertura del mercato del trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, le compagnie ferroviarie straniere potranno offrire collegamenti ferroviari transfrontalieri fuori dell’orario cadenzato in Svizzera solo se rispetteranno le condizioni salariali svizzere per la tratta svizzera e possono essere obbligate a partecipare nel sistema del trasporto diretto (p. es. riconoscendo l’abbonamento generale e il metà prezzo sulle tratte svizzere). La cooperazione tra un’impresa ferroviaria dell’UE e un’impresa ferroviaria svizzera continuerà a essere possibile. L’Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri) garantisce che l’assegnazione delle tracce resti di competenza della Svizzera. L’UE non sta portando avanti alcun tipo di progetto di centralizzazione. Per quanto concerne il trasporto stradale, sulle strade svizzere il peso massimo autorizzato dei veicoli continuerà a essere di 40 tonnellate, saranno mantenuti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e il divieto di circolare la notte e di domenica per i veicoli pesanti e non ci sarà alcun aumento della capacità stradale attraverso le Alpi (Iniziativa delle Alpi tutelata dal diritto internazionale). In questo modo sarà assicurata la continuità nel campo della politica svizzera di trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia. Il trasporto nazionale su lunghe distanze e quello regionale e locale resteranno di esclusiva competenza della Svizzera (servizio pubblico) e non sono interessati dalle norme dell’Accordo. Il proseguimento della cooperazione con l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) semplifica la certificazione del materiale rotabile svizzero e sostiene l’industria svizzera del settore.
- Trasporto aereo: l’Accordo sul trasporto aereo garantisce un più elevato livello di sicurezza nel traffico aereo e collegamenti migliori e più sicuri con l’estero, oltre a concedere diritti di cabotaggio alle compagnie aeree svizzere all’interno dell’UE e ad assicurare condizioni di parità per gli operatori svizzeri e quelli europei nel mercato interno dell’Unione (p. es. libera scelta delle destinazioni e del numero di queste ultime o libera determinazione dei prezzi). Ciò permetterà un collegamento più efficace alla rete di trasporto continentale. L’Accordo garantirà la partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), assicurando un elevato livello di sicurezza. I consumatori dispongono degli stessi diritti dei passeggeri dell’UE, tra i quali quello a essere riscarciti in caso di cancellazioni e ritardi. I diritti di partecipazione («decision shaping») della Svizzera all’evoluzione del diritto nel campo del trasporto aereo sono salvaguardati. L’industria svizzera potrà partecipare al programma di ricerca sul sistema di gestione del traffico aereo per il cielo unico europeo (Single European Sky Air Traffic Management Research, SESAR 3).
- Contributo svizzero: con il contributo svizzero, dal 2007 la Svizzera investe nella stabilità e nella coesione in Europa. Anche gli Stati SEE/AELS (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), che come il nostro Paese non sono membri dell’Unione, lo fanno, ma poiché sono maggiormente integrati nel mercato unico il loro contributo è più alto di quello svizzero – che per il periodo 2030–2036 sarà pari a 350 milioni di franchi all’anno – nonostante la loro minore forza economica. La Norvegia, per esempio, versa già l’equivalente di 430 milioni di franchi annui, sebbene il suo PIL sia quasi il doppio di quello svizzero. Con il suo contributo, la Svizzera continuerà a partecipare alla riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE e ad affrontare importanti sfide comuni, per esempio nel campo della migrazione, oltre a rafforzare