Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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finanziari sufficienti per mantenersi potrà trasferirsi in Svizzera. (ii) In caso di perdita del posto di lavoro la persona interessata dovrà fare ogni sforzo per trovare un nuovo posto e collaborare con le autorità competenti. Il diritto di soggiorno dell’UE potrà altrimenti essere revocato. (iii) Le persone singole che soggiorneranno in Svizzera per svolgere un’attività lavorativa indipendente di breve durata (fino a tre mesi) dovranno rispettare anche in futuro un obbligo di notifica. In questo modo viene garantito il rispetto delle condizioni di lavoro. Questo dispositivo di protezione è integrato da due eccezioni: (i) l’espulsione continuerà a essere possibile secondo le regole attuali, ossia i cittadini dell’UE che commettono un reato potranno essere espulsi dal Paese conformemente all’articolo 121 della Costituzione federale; (ii) il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva 2004/38/CE, concesso dopo cinque anni, spetterà solo a chi svolge un’attività lucrativa. A pensionati, studenti e persone che dipendono per lungo tempo dall’aiuto sociale non sarà concesso il diritto di soggiorno permanente. (iii) Dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC, la Svizzera avrà un anno di tempo per l’introduzione della carta d’identità biometrica. Inoltre, tutte le carte d’identità svizzere senza supporto di memorizzazione rilasciate prima di tale data saranno valide nell’UE fino alla loro data di scadenza (al massimo 10 anni). Un ulteriore elemento di questo sistema di tutela è la cosiddetta clausola di salvaguardia. La Svizzera potrà attivare autonomamente la relativa procedura in caso di gravi problemi economici e sociali. Indipendentemente dal fatto che si trovi un accordo in seno al comitato misto, e quindi dal consenso dell’UE, la Svizzera potrà ricorrere al tribunale arbitrale se riterrà che la situazione richieda misure di protezione. Il tribunale arbitrale esaminerà la situazione, ma anche a fronte di una sua decisione negativa la Svizzera potrà adottare misure di protezione se lo riterrà necessario. In un caso simile, se l’UE dovesse ritenere che queste misure violino l’ALC, potrebbe a sua volta avviare una procedura di composizione delle controversie. La Svizzera potrà decidere autonomamente in merito al tipo e alla durata delle misure di protezione.
Nel settore della protezione dei salari è stato negoziato un meccanismo di salvaguardia a tre livelli che include gli elementi elencati di seguito. (i) Principi: «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo», le aziende dell’UE che effettuano un lavoro in Svizzera dovranno quindi continuare a pagare gli stessi salari e a garantire le stesse condizioni lavorative di un’azienda svizzera. «Sistema di esecuzione duale»
- i controlli sui salari continueranno a essere svolti da commissioni paritetiche (formate da rappresentanti dei sindacati e dei datori di lavoro) e dai Cantoni (secondo il cosiddetto sistema di esecuzione duale). (ii) Eccezioni: Con le eccezioni riguardanti il termine di notifica preliminare, la determinazione autonoma del numero dei controlli, l’obbligo di cauzione in caso di recidiva e l’obbligo di presentare la necessaria documentazione per i fornitori di servizi indipendenti, sono state tutelate specificità svizzere. Nei settori ad alto rischio, la prestazione transfrontaliera di servizi distacchi dovrà continuare a essere notificata in anticipo (quattro giorni lavorativi) affinché sia possibile pianificare i controlli in questi ambiti sensibili. Sarà la Svizzera a stabilire cosa si intende per settore a rischio e definire la frequenza dei controlli. Inoltre, la Svizzera può richiedere una cauzione all'impresa straniera che distacca i lavoratori se quest'ultima non ha adempiuto a un obbligo finanziario nei confronti di una commissione paritetica nell'ambito di un precedente distacco. In caso di mancato versamento della cauzione, la Svizzera può infliggere una sanzione che può arrivare fino alla sospensione dei servizi. Infine, i fornitori di servizi indipendenti dovranno continuare a