Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Europa ed Erasmus+ e ad altri programmi dell’UE per il periodo di programmazione 2021–2027. La mozione citata è stata approvata dal Consiglio nazionale nel giugno del 2022, ma respinta in seguito dal Consiglio degli Stati (marzo 2023) conformemente alla richiesta del Consiglio federale perché quanto proposto nel testo non è stato considerato opportuno, soprattutto alla luce dei colloqui esplorativi con l’UE, nel frattempo intensificatisi (v. n. 1.3.1).

2.10.5 Punti essenziali dell’Accordo

2.10.5.1 Quadro per il contributo regolare della Svizzera

In quanto parte del pacchetto Svizzera-UE, l’Accordo sul contributo crea un meccanismo giuridicamente vincolante per il versamento di un contributo regolare ad alcuni Stati membri dell’UE. In questo contesto il contributo svizzero resta principalmente destinato al rafforzamento della coesione all’interno dell’UE. In futuro almeno il 90 per cento dei mezzi finanziari dovranno essere impiegati in questo settore. Come richiesto dalla Svizzera, tuttavia, sarà possibile continuare a utilizzare una parte di questi fondi per reagire a importanti sfide comuni, per esempio nel settore della migrazione, come avviene attualmente. A tale scopo è previsto l’impiego di un importo massimo pari al 10 per cento del contributo totale, previa decisione comune della Svizzera e dell’UE. Ciò permetterà di rispondere in modo flessibile a sviluppi futuri non previsti.

L’Accordo sul contributo definisce la successione dei contributi svizzeri attraverso i cosiddetti periodi di contribuzione. I periodi di contribuzione cominciano due anni dopo l’inizio del QFP dell’UE e hanno la stessa durata, ossia, attualmente, sette anni. Grazie a questo avvio sfasato la Svizzera può definire in maniera mirata con gli Stati partner gli ambiti di collaborazione tra quelli per i quali l’UE non mette a disposizione mezzi finanziari, o solo in maniera insufficiente. In tal modo la Svizzera può offrire, con la sua esperienza e competenza, un autentico valore aggiunto per gli Stati partner e per la loro popolazione. Il periodo di attuazione è il lasso di tempo durante il quale le misure di sostegno devono essere attuate e i fondi relativi devono essere versati. È più lungo del periodo di contribuzione e ha una durata minima di dieci anni.

Con i contributi versati finora la Svizzera ha sostenuto nel settore della coesione gli Stati membri entrati a far parte dell’UE dopo il 1° maggio 2004. In futuro la scelta degli Stati partner avverrà in base al loro sviluppo economico: Stati partner per la cooperazione nel settore della coesione saranno quei Paesi membri dell’UE il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite risulterà inferiore al 90 per cento del RNL medio dell’Unione. Questo significa che il contributo della Svizzera nel settore della coesione sarà impiegato per rispondere alle esigenze dei Paesi membri economicamente più deboli. Gli Stati partner saranno individuati all’inizio di ogni periodo di contribuzione.

I vari elementi per l’attuazione vengono fissati prima di ogni periodo di contribuzione conformemente alle disposizioni dell’Accordo sul contributo e, al pari di quanto è avvenuto finora, a due livelli: in un memorandum d’intesa giuridicamente non vincolante con l’UE e in un accordo specifico di attuazione, giuridicamente vincolante, stipulato con ogni singolo Stato partner. Il memorandum d’intesa definisce in particolare l’ammontare del contributo, la ripartizione dei fondi tra i Paesi partner, le aree tematiche nel settore della coesione e le modalità di impiego di un eventuale