Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Le agenzie governative negli Stati partner – prima fra tutte la rispettiva unità di coordinamento nazionale, che è responsabile del coordinamento generale del contributo nel settore della migrazione nel Paese partner ed è il punto di contatto centrale per la Svizzera – svolgono un ruolo chiave ai fini della cooperazione. Idealmente, questo servizio si occuperà anche di gestire le risorse provenienti da altri fondi di sostegno dell’UE e degli Stati membri dell’AELS/SEE nonché, se necessario, di gestire il credito d’impegno «Coesione». Per l’esecuzione dei programmi e dei progetti, i partner possono essere i ministeri competenti, le autorità di migrazione centrali, regionali e locali, le organizzazioni internazionali, le ONG e le istituzioni accademiche. La Svizzera metterà a disposizione le competenze dei servizi responsabili a livello federale ed eventualmente cantonale.
Il finanziamento dei programmi continuerà a essere effettuato tramite un’autorità centrale responsabile dei pagamenti nello Stato partner. In Svizzera i versamenti vengono effettuati tramite la Banca nazionale svizzera. In linea di principio, lo Stato partner copre almeno il 15 per cento dei costi. A seconda della capacità finanziaria del Paese partner o del contesto, possono essere applicati altri tassi di cofinanziamento. Tutti i programmi vengono controllati con un audit. La Svizzera può inoltre richiedere in qualsiasi momento che vengano sottoposti a una procedura di verifica aggiuntiva.
La gestione del fondo di reazione rapida sarà di competenza esclusiva della SEM, che si occuperà anche di individuare e selezionare i progetti da realizzare, coordinandosi direttamente con i partner in loco. Per consentire un’implementazione rapida, una serie di accordi di progetto sarà conclusa direttamente tra la SEM e varie organizzazioni internazionali, ONG e istituzioni accademiche, con riserva del rispetto delle competenze finanziarie definite nell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999535 sull’asilo (OAsi 2).
Oltre alle forme di attuazione menzionate, sarà anche presa in considerazione la possibilità di fornire, attingendo al credito d’impegno «Migrazione», un contributo a strumenti di finanziamento che perseguano obiettivi simili. Qualora a tale scopo fossero necessarie modifiche della legge sull’asilo, queste sarebbero oggetto di una procedura legislativa separata.
Se i mezzi finanziari previsti per i programmi annuali non saranno interamente utilizzati, potranno essere riassegnati al fondo di azione rapida o destinati a strumenti di finanziamento esistenti.
Dimensione temporale
L’attuazione del contributo svizzero nel settore della migrazione deve prevedere un margine di manovra sufficiente per reagire alle fluttuazioni repentine delle rotte e dei flussi migratori, garantendo al contempo un utilizzo efficiente delle risorse. Per questa ragione, il credito d’impegno sarà destinato a due programmi pluriennali distinti che copriranno un periodo di cinque anni circa. Le due fasi potranno sovrapporsi, ma per un lasso di tempo limitato. Gli Stati partner e gli ambiti tematici sostenuti saranno definiti nella fase di preparazione e pianificazione di ciascuno di questi programmi.
535 RS 142.312