Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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risorse anche per la preparazione e l’accompagnamento delle misure di sostegno realizzate direttamente dalla Svizzera. Le risorse disponibili corrispondono al risultato dei negoziati; nell’Accordo sul contributo è stato concordato anche per il settore della migrazione di non stanziare più del 5 per cento dell’importo totale previsto per tale ambito (all. II par. 6). Sulla base di valori empirici, nel quadro dell’attuazione si cercherà di generare economie di scala e di ridurre al minimo le spese generali.
2.10.9.3 Credito d’impegno «Impegno finanziario supplementare una tantum»
L’impegno finanziario supplementare una tantum si articola in due fasi, una antecedente e una successiva all’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Per il periodo dalla fine del 2024 all’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione è previsto un impegno finanziario supplementare di 130 milioni di franchi all’anno, che aumenterà a 350 milioni di franchi all’anno dall’entrata in vigore della parte relativa alla stabilizzazione fino alla fine del 2029. Partendo dal presupposto che il pacchetto Svizzera-UE entrerà in vigore al più presto il 1° gennaio 2028, l’impegno finanziario supplementare una tantum ammonterà al massimo a 1090 milioni di franchi. Se il pacchetto entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2029, invece, l’impegno finanziario supplementare sarà pari a 650 milioni di franchi. Il decreto federale sul credito d’impegno per l’impegno finanziario supplementare contiene l’importo da versare in caso di entrata in vigore il 1° gennaio 2028, al netto del 5 per cento destinato alla copertura delle spese proprie e del 2 per cento destinato al SEPF. A seconda del momento in cui entrerà in vigore la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE, il credito d’impegno non sarà completamente utilizzato.
L’impegno finanziario supplementare una tantum sarà attuato in parallelo al primo contributo nel quadro dell’Accordo sul contributo e si limiterà al settore della coesione. Le spiegazioni formulate al numero 2.10.9.1 sul credito d’impegno «Coesione» valgono anche per l’impegno finanziario supplementare una tantum. Poiché entrambi i crediti d’impegno riguarderanno il settore della coesione, tra di essi è prevista una permeabilità limitata (fr. 100 mio. al massimo) allo scopo di semplificare la realizzazione di programmi e progetti sul piano operativo nonché la relativa gestione finanziaria e amministrativa.
2.10.10 Ripercussioni dell’elemento del pacchetto
La regolarizzazione del contributo svizzero è un elemento importante del pacchetto Svizzera-UE e per l’UE rappresentava un prerequisito per la sua conclusione. Al tempo stesso, il contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale in Europa consente alla Svizzera di consolidare le sue relazioni bilaterali con gli Stati membri economicamente più deboli e quelli interessati da altre importanti sfide comuni (p. es. la migrazione).
2.10.10.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il contributo svizzero consiste in contributi non rimborsabili. L’impegno a fornire un simile contributo in modo regolare e senza interruzioni a partire dal 2030 determina un aumento delle spese della Confederazione. La gestione e il controllo dei fondi comporteranno costi amministrativi e in termini di personale. Queste spese proprie,