Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 568Fedlex · Rapporto esplicativo
primo contributo è stato stabilito che a tale scopo sarà messo a disposizione della Svizzera al massimo il 5 per cento dell’importo, e lo stesso vale per l’impegno finanziario supplementare una tantum. La Svizzera potrà dunque impiegare tali fondi, pari a un massimo di 177 milioni di franchi, fino al 2039 per coprire le spese per il personale e le spese per beni e servizi, senza incorrere in costi aggiuntivi. Le spese proprie per l’impegno finanziario supplementare una tantum potrebbero risultare inferiori (fino a fr. 22 mio. in meno), a seconda di quando entrerà in vigore la parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE.
Affinché l’attuazione possa iniziare nel 2030, occorrerà avviare i lavori di preparazione non appena entrerà in vigore l’Accordo sul contributo. Nel periodo 2029–2039 saranno necessari circa 13,5 milioni di franchi all’anno per le spese per il personale in Svizzera e nelle rappresentanze svizzere all’estero, compreso il personale locale (v. tabella 2.10.10.1.2 [1]). In questo modo saranno finanziati i posti di lavoro attuali e in parte nuovi (ETP attuali: 21,2 a Berna, 27,6 in loco; ETP aggiuntivi: 25- 30), per esempio nelle rappresentanze svizzere; a causa del volume finanziario considerevolmente superiore, l’onere legato all’attuazione dei contributi aumenterà infatti notevolmente rispetto al secondo contributo svizzero. Il personale della Centrale si occuperà principalmente della gestione strategica e finanziaria, della definizione di direttive e standard, del controllo dell’attuazione operativa e amministrativo-finanziaria nonché di compiti di coordinamento in Svizzera. Il personale delle rappresentanze svizzere sarà invece responsabile della realizzazione e, in particolare, del monitoraggio dei programmi.
Le esperienze raccolte nel quadro dei precedenti contributi hanno dimostrato che soprattutto per l’accompagnamento nei Paesi strutturalmente più deboli, dove le capacità di attuazione nazionali sono insufficienti, è necessario mettere a disposizione risorse di personale supplementari. È possibile incrementare l’efficienza ricorrendo a processi e sistemi collaudati, e in maniera limitata si possono sfruttare economie di scala nella concezione dei programmi o replicare misure standard («one-size-fits- all»). L’obiettivo è sostenere programmi di una certa portata, come il programma dedicato alle città in Polonia realizzato nell’ambito del secondo contributo svizzero, ma tale approccio non è sempre possibile. L’incremento dei mezzi per il periodo 2030–2036 comporterà un aumento delle esigenze in termini di sostegno all’attuazione e, in particolar modo, di controllo della qualità e gestione dei rischi (specialmente per quanto riguarda il rischio di corruzione). Tuttavia, le spese per il personale aumenteranno proporzionalmente in misura nettamente inferiore rispetto al volume finanziario impiegato per i contributi a partire dal 2030.
Un’attribuzione precisa delle risorse non è attualmente possibile poiché non sono stati definiti né il numero esatto degli Stati beneficiari membri dell’UE né l’orientamento tematico e settoriale dettagliato dei contributi. Oltre alle spese per il personale, questo 5 per cento dovrà coprire anche le spese per beni e servizi e le spese d’esercizio, tra cui i costi per un nuovo sistema di gestione digitale e quelli per gli uffici nelle sedi esterne. Già oggi è chiaro che il 5 per cento destinato alla copertura delle spese proprie per il secondo contributo svizzero è stato calcolato in modo piuttosto restrittivo.
A partire dall’entrata in vigore, i mezzi per l’attuazione del contributo svizzero saranno attribuiti al rispettivo budget globale del DFAE (DSC), della DEFR (SECO) e della DFGP (SEM). La ripartizione annua è stimata: gli importi dovranno essere