Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 572Fedlex · Rapporto esplicativo
Le basi legali materiali per il versamento dei sussidi nel settore della migrazione sono costituite dall’Accordo sul contributo e dalla legge sull’asilo (art. 91 cpv. 7 LAsi in combinato disposto con l’art. 113 LAsi, l’art. 51 OAsi 2 nonché l’art. 93 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LAsi).
Credito d’impegno «Impegno finanziario supplementare una tantum»
Come nel caso del credito d’impegno «Coesione», anche per il credito d’impegno «Impegno finanziario supplementare una tantum» la competenza dell’Assemblea federale per questo decreto finanziario deriva dall’articolo 167 Cost. e dall’articolo 4 LCCo. La base legale per il versamento dei sussidi è costituita dall’Accordo sul contributo e dall’articolo 2 di tale legge.
2.10.11.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera
L’Accordo sul contributo, la LCCo e i crediti d’impegno richiesti sono compatibili con altri impegni internazionali della Svizzera.
2.10.11.4 Forma dell’atto
In base all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Si considerano importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. hanno dovuto essere emanate sotto forma di legge federale. L’attuazione dell’accordo in questione richiede l’emanazione di una legge federale. Il decreto federale concernente l’approvazione dell’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per quel che concerne l’integrazione delle disposizioni esecutive, si rimanda al numero 4.2.2.
2.10.11.5 Applicazione provvisoria
Non è prevista un’applicazione provvisoria dell’Accordo sul contributo.
2.10.11.6 Aspetti giuridici particolari del testo di attuazione
2.10.11.6.1 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l’articolo 1 del credito d’impegno «Coesione», l’articolo 1 del credito d’impegno «Migrazione» e l’articolo 1 del credito d’impegno «Impegno finanziario supplementare una tantum» necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che comportano tutti una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi.
2.10.11.6.2 Conformità alla legge sui sussidi
Nel rapporto 2008 concernente i sussidi, il Consiglio federale ha stabilito che tutti i messaggi relativi all’elaborazione o alla revisione delle basi giuridiche in materia di sussidi e i messaggi concernenti il rinnovo dei decreti finanziari e dei limiti di spesa devono contenere obbligatoriamente un capitolo dedicato al rispetto dei principi