Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 571Fedlex · Rapporto esplicativo

2.10.10.5 Ripercussioni sull’ambiente

Il contributo svizzero finanzia numerosi progetti tesi a tutelare l’ambiente, per esempio nei settori dell’energia e della protezione del clima, dell’acqua e della qualità dell’aria, della biodiversità e della gestione sostenibile di rifiuti e risorse (v. p. es. commento relativo alle priorità «transizione verde» e «sviluppo economico sostenibile e inclusivo» al n. 2.10.9.1.1). In sede di realizzazione di tutti i programmi e progetti, la Svizzera e gli Stati partner si adoperano affinché i loro provvedimenti abbiano un impatto positivo sull’ambiente e per prevenire effetti negativi.

2.10.11 Aspetti giuridici dell’elemento del pacchetto

2.10.11.1 Costituzionalità dell’Accordo

L’Accordo sul contributo si basa sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 2002537 sul Parlamento [LParl] e art. 7a cpv. 1 LOGA).

L’accordo in questione non è un trattato internazionale che il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente sulla base di una legge o di un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale. Non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Inoltre, la sua attuazione richiede l’adozione di una legge federale. Deve quindi essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale.

2.10.11.2 Costituzionalità della legislazione di attuazione

Legge sui contributi per la coesione

L’avamprogetto della legge sui contributi per la coesione disciplina misure concernenti la politica estera svizzera e si fonda sia sull’Accordo sul contributo sia sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri.

Credito d’impegno «Coesione»

La competenza dell’Assemblea federale per questo decreto finanziario deriva dall’articolo 167 Cost. Ai sensi dell’articolo 4 LCCo, anch’essa illustrata nel presente progetto (v. n. 2.10.8), i fondi vengono approvati per un periodo pluriennale sotto forma di crediti d’impegno. La base legale per il versamento dei sussidi è costituita dall’Accordo sul contributo e dall’articolo 2 di tale legge.

Credito d’impegno «Migrazione»

Anche per questo decreto finanziario la competenza dell’Assemblea federale deriva dall’articolo 167 Cost.

537 RS 171.10