Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.11 Energia elettrica
2.11.1 Sintesi
Nonostante sia collegata al sistema elettrico europeo attraverso 41 linee elettriche transfrontaliere, la Svizzera non fa parte del mercato interno dell’energia elettrica dell’UE e pertanto non valgono le relative regole di mercato armonizzate. Di conseguenza, la cooperazione con l’UE e gli Stati confinanti è limitata, il che pregiudica lo scambio e il commercio di energia elettrica e, in particolare, la disponibilità di capacità di frontiera per l’importazione della stessa, rendendo più difficile l’esercizio sicuro delle reti elettriche. Entrambi i fattori comportano un aumento dei costi e dei rischi che devono essere sostenuti dal settore elettrico e dai gestori di rete o dai consumatori finali*539. Allo stesso tempo, l’approvvigionamento elettrico in tutta Europa è posto di fronte a grandi sfide dovute alla decarbonizzazione, all’abbandono del nucleare in alcuni Stati e all’elettrificazione del sistema energetico. Di conseguenza, i flussi transfrontalieri di energia elettrica in Europa aumenteranno notevolmente, rendendo ancora più impegnative le sfide che la Svizzera dovrà affrontare a causa della mancata integrazione nel mercato interno dell’energia elettrica.
L’Accordo sull’energia elettrica, negoziato nel quadro dell’ulteriore sviluppo della via bilaterale, consente agli operatori svizzeri nel settore dello scambio di energia elettrica di partecipare senza ostacoli e a parità di condizioni al mercato interno dell’energia elettrica, rafforza la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera in caso di penuria di energia e garantisce la stabilità della rete grazie a una migliore pianificabilità dei flussi di energia elettrica conseguente alla collaborazione europea sancita dall’Accordo. L’Accordo garantisce l’integrazione del nostro Paese nel sistema elettrico («rete elettrica» conformemente al diritto interno) europeo sotto il profilo del diritto internazionale. Le autorità e le organizzazioni svizzere potranno collaborare in futuro con gli organismi europei e contribuire all’ulteriore sviluppo del mercato interno dell’energia elettrica.
L’Accordo riguarda la produzione, lo scambio, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica nonché i settori direttamente collegati, come le energie rinnovabili. Non riguarda invece né il consumo di energia elettrica né altri vettori energetici non rinnovabili (gas naturale, prodotti petroliferi) o il settore dell’efficienza (degli edifici). Con questo Accordo la Svizzera recepisce in larga misura le regole del mercato interno dell’energia elettrica dell’UE, in particolare per quanto riguarda la regolazione del mercato, le reti, la sicurezza dell’approvvigionamento e in parte anche le energie rinnovabili. Essendo un nuovo accordo sul mercato interno per la Svizzera, questo Accordo include anche disposizioni istituzionali (riguardanti tra le altre cose il recepimento dinamico del diritto, la sorveglianza e la composizione delle controversie) nonché una partecipazione della Svizzera al processo legislativo dell’UE, il cosiddetto decision shaping, oltre che disposizioni concernenti gli aiuti di Stato nel campo d’applicazione dell’Accordo.
539 I termini contrassegnati da un asterisco sono spiegati nel glossario.