Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Ove necessario sotto il profilo della politica interna e nell’interesse della Svizzera, nell’Accordo sono state negoziate deroghe e precisazioni specifiche: per esempio il nostro Paese ha diritto di affiancare all’apertura del mercato elettrico un servizio universale regolamentato e tariffe dell’elettricità regolamentate. Le economie domestiche e le piccole imprese con un consumo annuo fino a 50 MWh per centro di consumo possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica oppure rimanere o rientrare in un servizio universale regolamentato, praticamente identico al modello attuale. L’Accordo non contiene disposizioni concernenti la proprietà di impianti per la produzione, il trasporto e la vendita di energia elettrica. Se lo desiderano, i gestori delle reti di distribuzione* (GRD) possono rimanere organizzati secondo il diritto pubblico nonostante le ulteriori prescrizioni sulla disgiunzione. Il servizio pubblico in Svizzera rimane garantito anche nell’ambito dell’Accordo sull’energia elettrica. I consumatori finali sono tutelati attraverso diverse misure. Requisiti chiari per quanto riguarda i contenuti dei contratti nonché una piattaforma di confronto e un organo di mediazione con possibilità di conciliazione assicurano trasparenza e prevengono gli abusi. La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) sorveglia il mercato dei piccoli clienti.
Nel quadro dei negoziati la Svizzera si è assicurata il diritto di mantenere la possibilità di costituire le riserve necessarie e nell’analisi del fabbisogno di riserve può tenere conto di particolarità specifiche. Questa flessibilità è esplicitamente sancita nell’Accordo come deroga al recepimento dinamico del diritto. La Svizzera mantiene inoltre il diritto di stabilire autonomamente le condizioni per l’utilizzo delle proprie risorse energetiche, compresa l’energia idroelettrica, e il proprio mix energetico. L’Accordo non contiene nemmeno disposizioni circa il rilascio delle concessioni e il canone per i diritti d’acqua e pertanto la relativa prassi è mantenuta in Svizzera.
L’Accordo sull’energia elettrica tutela pienamente gli interessi del nostro Paese: rafforza la sicurezza dell’approvvigionamento e l’esercizio sicuro della rete, semplifica lo scambio e il commercio di energia elettrica, consente un impiego ottimale sui mercati europei dell’energia idroelettrica svizzera flessibile. Nel complesso favorisce la riduzione dei prezzi dell’energia elettrica e dei costi dell’approvvigionamento elettrico, consente un aumento del benessere e semplifica la transizione verso un sistema energetico neutrale dal punto di vista climatico.
Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l’approvazione dell’Accordo sull’energia elettrica e della relativa legislazione di attuazione nell'ambito della parte sviluppo del pacchetto Svizzera-UE.
2.11.2 Situazione iniziale
La Svizzera fa parte dell’area sincrona dell’Europa continentale, in cui la rete elettrica è interconnessa e gestita con una frequenza unitaria. L’interconnessione delle reti elettriche di Svizzera, Germania e Francia nel 1958 alla Stella di Laufenburg costituisce l’origine di questa rete, attualmente la più estesa al mondo. A partire dagli anni Cinquanta il settore elettrico svizzero ha promosso e co-sviluppato in modo sostanziale l’integrazione del sistema elettrico europeo, tra l’altro in seno all’Union for the Co- ordination of Production and Transmission of Electricity (UCPTE, l’organizzazione che ha preceduto la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia