Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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– nessuna prescrizione concernente il rilascio di concessioni per le centrali idroelettriche.
– necessità di una sostituzione equilibrata delle forniture prioritarie ancora esistenti per l’elettricità proveniente dalle centrali nucleari francesi e per le centrali idroelettriche di frontiera.
– esigenza di trasporre nel diritto nazionale l’Accordo sull’energia elettrica entro termini sufficientemente lunghi e con un approccio scaglionato in base al settore;
– verifica dell’inserimento di una clausola evolutiva per l’estensione dell’Accordo sull’energia elettrica al settore dell’idrogeno.
2.11.3.2 Necessità di agire
L’integrazione del mercato interno dell’energia elettrica nell’UE procede a ritmo costante. Con l’elettrificazione del sistema energetico e il potenziamento delle energie rinnovabili si moltiplicano i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Di conseguenza aumentano sempre più i costi e i rischi della mancata integrazione della Svizzera nel mercato interno dell’energia elettrica dell’UE. L’Accordo sull’energia elettrica garantisce, sotto il profilo del diritto internazionale, l’integrazione della Svizzera nel sistema elettrico europeo, assicurando la disponibilità delle capacità di frontiera per lo scambio e il commercio di energia elettrica, rafforzando la sicurezza dell’approvvigionamento e semplificando l’esercizio sicuro della rete.
2.11.3.3 Alternative esaminate e soluzione scelta
Proseguimento della collaborazione di diritto privato (privati, contratti tecnici)
In mancanza di un accordo sull’energia elettrica, Swissgrid assicura la collaborazione tecnica con i GRT confinanti mediante contratti di diritto privato. È altamente probabile che questa cooperazione proseguirà anche in futuro nell’interesse della Svizzera. Tale cooperazione, tuttavia, dipende dalla buona volontà dell’UE e dei suoi Stati membri. A seguito dell’ottimizzazione dell’approvvigionamento elettrico nel mercato interno in aree e regioni sempre più vaste e del numero crescente di attori e rappresentanti di interessi coinvolti, vi è il rischio che, a causa di considerazioni politiche dell’UE o di esigenze procedurali del diritto UE, non si riescano ad adottare tempestivamente soluzioni importanti per il nostro Paese. La collaborazione tecnica di diritto privato non può sostituire in toto un accordo sull’energia elettrica, in particolare anche per quanto riguarda la sicurezza della rete.
Accordo con l’UE sulla cooperazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e di esercizio delle reti senza accesso al mercato (accordo tecnico bilaterale)
L’UE respinge un accordo con la Svizzera volto unicamente a garantire la cooperazione nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’esercizio della rete senza accesso al mercato. Per l’UE il mercato interno dell’energia elettrica è l’elemento essenziale che garantisce la sicurezza dell’approvvigionamento. I settori mercato e rete sono strettamente collegati nel diritto dell’UE e non possono essere separati