Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.11.3 Obiettivi e andamento dei negoziati

2.11.3.1 Obiettivi dei negoziati e mandato negoziale

L’Accordo sull’energia elettrica permette di partecipare senza ostacoli al mercato interno europeo dell’energia elettrica, garantisce pari diritti e obblighi nello scambio transfrontaliero di energia elettrica, contribuendo alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico e al mantenimento della stabilità della rete in Svizzera e in Europa.

Il campo di applicazione dell’Accordo è limitato alla produzione, allo scambio, al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica. Il consumo ne è escluso in quanto la Svizzera non intende recepire le prescrizioni dettagliate dell’UE nel settore dell’efficienza energetica (degli edifici); inoltre, la promozione di un consumo energetico parsimonioso e razionale, anche nei Cantoni, non deve essere toccata dalle disposizioni di diritto internazionale concernente gli aiuti di Stato.

La Svizzera deve essere integrata nei processi tecnici per la gestione del sistema elettrico europeo e nella cooperazione dell’UE per la prevenzione e la gestione delle crisi elettriche.

Conformemente al mandato negoziale del Consiglio federale per l’Accordo sull’energia elettrica dell’8 marzo 2024, nel settore dell’elettricità devono essere tutelati in particolare i seguenti importanti interessi della Svizzera in questo settore:

– garanzia per le economie domestiche e le imprese al di sotto di una determinata soglia di consumo del diritto di rimanere in un servizio universale regolamentato a prezzi regolamentati o di ritornarvi, anche con l’apertura del mercato elettrico per tutti i clienti finali;

– proporzionalità delle ulteriori prescrizioni relative alla disgiunzione dei GRD; tali gestori e i fornitori di energia elettrica devono poter rimanere di proprietà pubblica e integrarsi in strutture di diritto pubblico. L’onere per la disgiunzione dei piccoli GRD in un gruppo deve essere sostenibile;

– possibilità per la Svizzera di costituire le riserve necessarie, per esempio centrali elettriche di riserva o riserve idroelettriche, per mantenere la propria sicurezza di approvvigionamento;

– protezione adeguata dei principali aiuti di Stato esistenti in Svizzera nel settore dell’elettricità, in particolare per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

– rispetto ai negoziati precedenti, in linea di massima nessun ulteriore recepimento del diritto in materia ambientale dell’UE;

– nessun obiettivo irrealistico per la Svizzera in termini di potenziamento delle energie rinnovabili e adozione di norme limitate al funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica;

– le sovranità cantonali nel settore dell’elettricità devono essere mantenute;