Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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la collaborazione tra la Svizzera e l’UE, le rispettive autorità di regolazione e i gestori di rete nel settore dell’energia elettrica.

Il campo di applicazione dell’Accordo è limitato al settore dell’energia elettrica, una limitazione importante se consideriamo il recepimento dinamico del diritto (v. punto 2.1). L’Accordo riguarda la produzione, lo scambio, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, mentre il consumo ne è escluso. L’Accordo non riguarda nemmeno altri temi rilevanti per l’energia, come il clima, il Green Deal, l’accoppiamento e l’integrazione settoriale, la mobilità, il settore degli edifici, il gas o l’idrogeno.

Con questo Accordo, al mercato elettrico svizzero si applicano in linea di principio le prescrizioni dell’acquis in materia di energia elettrica dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’ordinamento del mercato, la regolazione della rete, la sicurezza dell’approvvigionamento, la cooperazione, le responsabilità e i ruoli. L’Accordo prevede deroghe e precisazioni specifiche per la Svizzera, concernenti ad esempio l’organizzazione dei GRT e dei GRD, il servizio universale, la sicurezza dell’approvvigionamento nonché le risorse energetiche e l’energia idroelettrica.

Al fine di garantire pari condizioni di concorrenza, l’Accordo sull’energia elettrica stabilisce per la Svizzera norme sugli aiuti di Stato che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo. Di conseguenza, la Svizzera si impegna a istituire un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato equivalente a quello dell’UE, ma autonomo. Una specifica autorità svizzera e i tribunali svizzeri sono competenti per la sorveglianza degli aiuti svizzeri (approccio basato su due pilastri). L’Accordo dichiara compatibili con il mercato interno dell’UE i principali sistemi di promozione per le energie rinnovabili, l’ambiente e la protezione delle acque vigenti in Svizzera.

Sotto il profilo ambientale, la Svizzera e l’UE si impegnano a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel settore dell’elettricità. La Svizzera non recepisce nel diritto nazionale gli atti giuridici dell’UE in materia ambientale rilevanti per il settore elettrico, ma garantisce perlomeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente dell’Unione.

Nel settore delle energie rinnovabili, la Svizzera e l’UE si impegnano a cooperare, in particolare per quanto riguarda il potenziamento e la promozione delle stesse. Per la Svizzera è stabilito un obiettivo non vincolante sotto il profilo giuridico, ma ambizioso per la quota di energie rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia del 48,4 per cento nel 2030 (2023: circa il 34,3 %).

Nell’ambito del potenziamento e dell’interoperabilità delle infrastrutture elettriche entrambe le parti si impegnano a cooperare, segnatamente per l’elaborazione di piani di sviluppo della rete.

In quanto accordo sul mercato interno, l’Accordo sull’energia elettrica include gli elementi istituzionali (v. punto 2.1), compreso il recepimento dinamico del diritto.

Al fine di garantire il corretto funzionamento e l’effettiva attuazione dell’Accordo, è istituito un Comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe le parti, che decide per consenso in merito ai compiti attribuitigli dall’Accordo stesso.