Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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modello affinché possa svolgere i propri compiti in modo conforme al mercato interno.

2.11.6.4 Disgiunzione dei gestori delle reti di distribuzione (GRD) (art. 6)

Il diritto dell’UE prescrive per la rete di distribuzione* una disgiunzione più ampia sotto il profilo organizzativo e giuridico rispetto a quella già esistente in Svizzera sotto il profilo contabile e informativo. Di conseguenza, l’esercizio della rete di un’impresa integrata deve essere separato dalle altre attività per quanto riguarda forma giuridica, organizzazione e potere decisionale, ma non sotto il profilo della proprietà (v. punto 2.11.7). Tuttavia, queste disposizioni più ampie si applicano solo ai GRD con almeno 100 000 clienti (da un punto di vista del gruppo nel suo complesso) che in Svizzera sono una quindicina. Per i rimanenti fornitori di energia elettrica valgono le attuali norme sulla disgiunzione. La proprietà pubblica dei GRD non è messa affatto in discussione e di conseguenza non sono necessarie privatizzazioni. Inoltre, si stabilisce che i settori aziendali possono rimanere organizzati secondo il diritto pubblico (p. es. come enti); un aspetto questo rilevante soprattutto per le imprese di diritto pubblico.

2.11.6.5 Apertura del mercato e servizio universale (art. 7)

Un elemento centrale dell’Accordo sull’energia elettrica è l’apertura del mercato per tutti i consumatori finali, parallelamente alla quale la Svizzera mantiene la possibilità di offrire un servizio universale regolamentato per le economie domestiche e le imprese al di sotto di una determinata soglia di consumo, che tuttavia non è specificata nell’Accordo. Secondo l’articolo 7 la Svizzera ha il diritto di mantenere un servizio universale, che non è semplicemente un compito del fornitore di ultima istanza, ed è ammessa anche una regolamentazione dei prezzi (con riserva del diritto UE). In numerosi Stati dell’UE la regolamentazione dei prezzi avviene all’interno e all’esterno del servizio universale, con varie configurazioni, quindi anche con diverse ampiezze d’intervento per quanto riguarda la strutturazione dei prezzi. Secondo il diritto UE tali regolamentazioni dei prezzi sono da intendere come soluzioni transitorie, da introdurre a tempo determinato, anche se una scadenza concreta non è stabilita. In questo modo la Svizzera può mantenere un servizio universale regolamentato, in linea di principio fino a nuova disposizione o finché non riterrà necessaria una normativa.

2.11.6.6 Soppressione delle priorità e compensazione finanziaria (art. 8)

Le priorità o le prenotazioni grazie alle quali le forniture di energia elettrica vengono servite per prime al momento dell’assegnazione delle capacità della rete di trasporto transfrontaliera sono in contrasto con il diritto dell’UE, che le ha già abolite a partire dal 2003, in tempi brevi e senza il versamento di indennità. In Svizzera queste priorità esistono ancora, da un lato, nel caso di contratti (di diritto privato) a lungo termine per l’acquisto di elettricità da centrali nucleari in Francia o per lo scambio di elettricità da centrali idroelettriche svizzere e centrali nucleari francesi e, dall’altro, nel caso di diverse centrali idroelettriche di frontiera, per le quali in taluni casi derivano da trattati