Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Con una clausola evolutiva, entrambe le parti dichiarano la propria disponibilità a esaminare un approfondimento della collaborazione al di là del settore elettrico, in particolare nei settori dell’idrogeno e dei gas rinnovabili.

In linea di principio, i diritti e gli obblighi della Svizzera derivanti dall’Accordo sull’energia elettrica valgono a partire dalla sua entrata in vigore, salvo diversa disposizione. Per determinati aspetti, l’Accordo stabilisce per la Svizzera termini transitori specifici in parte più lunghi. Considerata l’entità delle norme vigenti nel mercato interno dell’energia elettrica, la Svizzera attua l’Accordo (d’intesa con l’UE) in due pacchetti scaglionati nel tempo; il secondo pacchetto deve essere attuato al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Il primo pacchetto comprende gli elementi necessari per il funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Ne fanno parte, tra l’altro, l’accoppiamento dei mercati* (market coupling), l’apertura del mercato per tutti i consumatori finali e le prescrizioni relative alla disgiunzione dei GRD. Il secondo pacchetto comprenderà ulteriori elementi, soprattutto tecnici, della regolazione del mercato e di rete (v. punto 2.11.7).

Il risultato dei negoziati soddisfa pienamente gli obiettivi negoziali menzionati al punto 2.11.3 e le condizioni del mandato negoziale del Consiglio federale dell’8 marzo 2024.

2.11.5.1.1 Atti giuridici dell’UE rilevanti ai fini dell’Accordo sull’energia elettrica

Nell’allegato I – Energia elettrica, l’Accordo elenca gli atti giuridici dell’UE rilevanti nel settore dell’energia elettrica che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo. Si tratta essenzialmente di atti giuridici del Clean Energy Package UE del 2019, comprese le relative modifiche intermedie e i relativi atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea:

– regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica550;

– regolamento (UE) 2019/942 che istituisce l’ACER dell’UE551;

–regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica e relativi atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea, in particolare i codici della rete elettrica552;

550 Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE, nella versione secondo l’allegato I dell’Accordo.

551 Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione), nella versione secondo l’allegato I dell’Accordo sull’energia elettrica.

552 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), nella versione secondo l’allegato I dell’Accordo.