Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.11.6.1 Campo di applicazione (art. 2)

Secondo l’articolo 2, l’Accordo si applica al settore dell’energia elettrica. In base alla definizione contenuta nell’Accordo, il campo d’applicazione comprende la produzione, lo scambio, la trasmissione («trasporto» conformemente al diritto interno) e la vendita di energia elettrica. Non sono invece compresi il consumo di elettricità, il che è rilevante anche per la normativa in materia di aiuti di Stato (v. punto 2.11.6.10) né il settore del gas, non incluso nemmeno nelle norme sulla trasparenza e l’integrità del commercio di energia all’ingrosso (REMIT), che si limitano all’elettricità. L’Accordo non comprende neppure il settore dell’efficienza energetica (degli edifici), per cui non vi è alcuna interferenza nella sovranità cantonale. Inoltre vi sono settori direttamente correlati al settore dell’elettricità, elencati in modo esaustivo nell’Accordo, ai quali esso si estende, per esempio le energie rinnovabili. Di conseguenza, eventuali altri settori direttamente collegati al settore dell’elettricità, non elencati nell’Accordo, sono esclusi dal campo di applicazione dello stesso. L’Accordo non è direttamente applicabile alla rete di trazione ferroviaria. La direttiva 2019/944556 (di seguito direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica dell’UE), recepita contestualmente all’Accordo, non esplicita in alcun modo che tale rete ne faccia parte. La rete di trazione ferroviaria in Svizzera è in gran parte esclusa dalle disposizioni della LAEl e questo quadro può rimanere invariato. Anche negli Stati dell’UE, ad esempio l’Austria, il sistema della rete di trazione ferroviaria è disciplinato in modo simile a quello della Svizzera.

2.11.6.2 Non discriminazione (art. 3)

L’articolo 3 sancisce la non discriminazione come principio generale caratterizzante l’intero Accordo, come già, ad esempio, nell’Accordo sui trasporti terrestri, e tutela le parti contraenti da misure discriminatorie adottate dall’altra parte. Inoltre, nemmeno le persone giuridiche possono essere discriminate in base alla nazionalità o, nel caso delle imprese, in base allo Stato in cui anno sede.

2.11.6.3 Società nazionale di rete (art. 5)

Per la disgiunzione dei GRT (Transmission System Operator, TSO), ovvero la separazione dell’esercizio da altre attività nel settore dell’energia elettrica, come la produzione e lo scambio, il diritto dell’UE prevede tre modelli (v. punto 2.11.6.15.7), tra cui gli Stati membri possono scegliere. L’articolo 5 riprende due aspetti della situazione attuale relativa alla società nazionale di rete Swissgrid e li dichiara ammissibili anche in futuro (fatto salvo il diritto UE). Si tratta, da un lato, della «maggioranza svizzera» stabilita nella LAEl, ossia l’obbligo di una maggioranza diretta o indiretta dei Cantoni e dei Comuni. Dall’altro è sancito il fatto che questa maggioranza è solo indiretta e che le azioni di Swissgrid sono detenute da aziende di approvvigionamento elettrico (AAE) di proprietà pubblica. Nell’attuazione delle prescrizioni UE nella LAEl vengono create le basi affinché Swissgrid possa riorganizzarsi sotto forma di GRT indipendente (v. punto 2.11.7). La ElCom certificherà Swissgrid secondo questo

556 Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, GU. L 1711 del 26.6.24.