Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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internazionali557. Per il primo gruppo (compresa la centrale di frontiera di Emosson) le priorità decadono con l’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica (art. 8 par. 1); come contropartita, i contraenti ricevono una compensazione finanziaria per un periodo transitorio di sette anni (o più breve nel caso il contratto scada prima). Per quanto riguarda le centrali elettriche di frontiera, l’Accordo prevede un disciplinamento per i casi di lieve entità, in base al quale si possono mantenere priorità inferiori a 65 megawatt (MW) per 15 anni; in caso invece di scadenza anticipata delle concessioni, contestualmente decade anche la priorità (art. 8 par. 3). Nelle centrali elettriche al confine tedesco le priorità sono state eliminate da tempo in quanto la Germania le ha ritenute illecite. I contratti con soppressione della priorità e compensazione finanziaria riguardano unicamente la frontiera con la Francia; i casi di minore entità relativi alle centrali di frontiera riguardano i confini con la Francia, l’Italia e l’Austria.
I dettagli del regime transitorio sono riportati nell’allegato II. Il disciplinamento nell’Accordo, compreso il metodo di attuazione, è da considerarsi esaustivo per l’intera tematica. Beneficiano del nuovo regime soltanto i contratti compresi negli elenchi dell’allegato II. L’allegato II stabilisce i principi del meccanismo di compensazione previsto, ma non è ancora stata stabilita dalle autorità di regolazione francesi e svizzere la necessaria metodologia di attuazione (l’allegato II non è quindi self-executing). Se ciò non avviene entro tre mesi, la ricerca di una soluzione può essere affidata al Comitato misto; un eventuale rinvio non tange tuttavia il diritto delle parti contraenti alla compensazione finanziaria dal momento in cui sono abolite le priorità. La compensazione è finanziata attraverso le entrate derivanti dalle procedure di gestione delle congestioni nell’ambito dell’assegnazione delle capacità transfrontaliere della rete di trasporto al confine franco-svizzero.
2.11.6.7 Sicurezza dell’approvvigionamento e riserve (art. 9)
L’articolo 9 tratta della sicurezza dell’approvvigionamento, la cui garanzia e il cui rafforzamento sono tra gli obiettivi principali dell’Accordo. Il paragrafo 1 stabilisce che le capacità per gli scambi transfrontalieri sono aperte, soprattutto in periodi di crisi. Entrambe le parti si impegnano a rinunciare a misure che compromettano la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare anche a restrizioni indebite dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Questo paragrafo garantisce sotto il profilo giuridico la disponibilità delle capacità d’importazione di energia elettrica, aspetto su cui recentemente regnava incertezza in Svizzera a causa della prescrizione dell’UE secondo cui il 70 per cento delle capacità di rete rilevanti per lo scambio transfrontaliero di energia elettrica deve essere messo a disposizione del commercio. Tale incertezza ha rappresentato uno dei motivi per cui la Svizzera ha costituito delle riserve.
557 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson (RS 0.721.809.349.1). Convenzione per il regolamento dei rapporti tra la Svizzera e la Francia circa certe clausole sul regime giuridico della futura derivazione del Reno a Kembs (RS 0.721.809.349.7). Convenzione tra la Svizzera e la Francia relativa alla concessione delle forze d’acqua del Doubs presso Châtelot (RS 0.721.809.349.5). Accordo tra la Svizzera e l’Italia concernente la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei (RS 0.721.809.454.2). Convenzione con la Repubblica d’Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell’Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine (RS 0.721.809.163.1).