Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 591Fedlex · Rapporto esplicativo

Questa garanzia riduce il fabbisogno di riserve nazionali per la Svizzera. Tali riserve restano tuttavia possibili anche nell’ambito di un accordo, a condizione che siano necessarie, proporzionate e non discriminatorie. Per determinarne il fabbisogno si applicano in linea di principio le stesse norme valide per gli Stati membri dell’UE. Inoltre, l’Accordo consente alla Svizzera di tenere conto di alcune peculiarità, aumentando il margine di manovra in questo ambito. La possibilità di tenere conto delle peculiarità nazionali è riconducibile da un lato al fatto che la Svizzera non è membro dell’UE. Dall’altro, nel determinare il fabbisogno di riserve occorre tenere conto che nei Paesi confinanti l’energia nucleare o il gas per la produzione di energia elettrica in alcuni casi potrebbero essere disponibili solo in misura limitata. Nella costituzione delle riserve bisogna considerare tali questioni in modo proporzionato e ragionevole. Grazie a questo margine di manovra supplementare la Svizzera ha potuto ottenere una deroga nell’articolo 27 paragrafo 7, deroga che quindi è esclusa dal recepimento dinamico del diritto. Ciò significa che anche se in futuro i criteri dell’UE dovessero diventare più severi, la deroga concessa alla Svizzera rimarrebbe invariata e tali criteri inaspriti non dovrebbero essere integrati nell’allegato dell’Accordo.

Il paragrafo 4 contiene una clausola di protezione e una disposizione transitoria per la fase iniziale dell’Accordo sull’energia elettrica. Nel 2022 la Svizzera ha iniziato a costituire le riserve e attualmente sta proseguendo questo processo, anche a fronte dell’incertezza circa la regolamentazione dei rapporti con l’UE. La costituzione delle riserve deve avvenire con un determinato anticipo, poiché richiede molto tempo. La disposizione transitoria tutela le disposizioni che la Svizzera adotta ancora nella fase attuale. Le riserve costituite in questa fase, non conformi alle disposizioni dell’Accordo, devono essere eliminate una volta trascorsi sei anni dall’entrata in vigore. Viceversa, le riserve preesistenti che sono però in linea con l’Accordo possono essere mantenute.

Nell’UE è la Commissione europea ad approvare le riserve degli Stati membri dopo un esame approfondito delle prescrizioni relative all’energia elettrica e agli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le riserve previste dall’Accordo, la decisione della Svizzera spetta a un’autorità svizzera (all. I n. 4 lett. c), definita nel progetto di attuazione. In caso di controversia (v. punto 2.1.6.4 Composizione delle controversie), possono sorgere questioni relative sia al diritto alla costituzione di riserve dell’UE sia alle peculiarità svizzere oggetto dei negoziati. Se si ricorre a un tribunale arbitrale questo coinvolgerebbe la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) soltanto se sorgessero questioni relative al diritto UE menzionato e questo fosse rilevante e necessario per dirimere la controversia, mentre gli altri aspetti, ad esempio la considerazione proporzionata e ragionevole delle peculiarità svizzere, verrebbero giudicati unicamente dal tribunale arbitrale, senza coinvolgere la CGUE. Anche la decisione in caso di controversia spetta al tribunale arbitrale.

2.11.6.8 Partecipazione alle autorità e agli organismi dell’UE (art. 10)

In assenza di un accordo sull’energia elettrica, negli ultimi anni la Svizzera non è stata coinvolta in numerosi processi, organi, piattaforme ecc. europei e ne è stata progressivamente esclusa. L’esclusione ha riguardato, tra l’altro, l’accoppiamento dei mercati