Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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per diverse fasce temporali e, in parte, l’energia di regolazione. Con l’Accordo la Svizzera e i suoi attori hanno diritto alla completa partecipazione e hanno l’accesso garantito in tutte le unità e autorità competenti dell’UE, regioni ecc. In quanto Stato non appartenente all’UE, con questa partecipazione la Svizzera non ottiene né il diritto di partecipare alle decisioni né di voto, ma può contribuire all’ulteriore sviluppo del mercato dell’energia elettrica dell’UE in tutti i settori (il cosiddetto policy shaping). Si tratta di un aspetto fondamentale, poiché numerose decisioni rilevanti sul mercato interno dell’energia elettrica dell’UE sono prese in modo consensuale. L’articolo 10 elenca a titolo dichiarativo ed esemplificativo le partecipazioni più importanti: della ElCom all’ACER, di Swissgrid all’ENTSO-E e dei GRD alla DSO Entity (Distribution System Operator, DSO). Il diritto di partecipazione deriva dal recepimento dei corrispondenti atti giuridici UE nell’allegato I e dal principio dell’Accordo secondo cui la Svizzera e i suoi attori beneficiano dello stesso trattamento degli Stati membri e dei loro attori.

2.11.6.9 Risorse energetiche e forza idrica (art. 11)

L’articolo 11 chiarisce che la Svizzera può definire autonomamente il proprio mix energetico; in questo modo mantiene in particolare la possibilità di continuare a ricorrere all’energia nucleare nazionale. I Cantoni conservano inoltre il diritto di determinare autonomamente l’utilizzo delle proprie risorse energetiche, ossia stabilire in autonomia su quali energie e quale mix energetico intendono puntare, autonomia che vale in particolare per l’energia idroelettrica. Poiché non contiene disposizioni concernenti la forza idrica, l’Accordo non tratta il rilascio delle concessioni o il canone per i diritti d’acqua. Attualmente non esiste uno standard obbligatorio che imponga agli Stati membri di assegnare le concessioni per l’energia idroelettrica mediante gara pubblica. Inoltre, non fanno parte dell’Accordo gli atti giuridici dell’UE da cui potrebbe eventualmente derivare un tale standard (ad es. la direttiva sull’aggiudicazione delle concessioni [UE] 2014/23)558. L’UE non potrebbe quindi nemmeno in futuro sostenere che la direttiva sull’aggiudicazione delle concessioni o il suo atto giuridico successivo rientrino nel campo di applicazione dell’Accordo. Se così fosse, tale direttiva avrebbe dovuto essere inclusa nell’Accordo già in questa fase. Nemmeno il canone per i diritti d’acqua è messo in discussione. Inoltre, l’articolo 11 chiarisce che l’Accordo non osta alla proprietà pubblica degli impianti di produzione, comprendenti anche gli impianti idroelettrici. L’Accordo sull’energia elettrica non richiede quindi privatizzazioni.

2.11.6.10 Aiuti di Stato (art. 12–19)

Costituendo una materia level-playing-field, l’Accordo sull’energia elettrica riguarda anche gli aiuti di Stato. Tali norme disciplinano, da un lato, il divieto materiale e direttamente applicabile di concedere aiuti di Stato, con diverse deroghe anch’esse direttamente applicabili, e, dall’altro, i pilastri della procedura di sorveglianza. Le prescrizioni sono sostanzialmente identiche a quelle degli altri due accordi sul mercato interno che prevedono disposizioni in materia di aiuti di Stato, ossia l’Accordo sui trasporti terrestri e l’Accordo sul trasporto aereo, ad eccezione di alcuni atti giuridici

558 GU L 94 28.03.2014, pag. 1.