Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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• Art. 19 cpv. 3
La società nazionale di rete secondo l’articolo 18 LAEl non è più menzionata poiché la sezione 3 è applicabile unicamente al settore del gas.
Sezione 3a Obblighi degli operatori e degli intermediari del mercato dell’energia elettrica e comportamenti illeciti sui mercati dell’energia elettrica all’ingrosso
La sezione 3a si applica unicamente al settore dell’energia elettrica.
• Art. 20a
Cpv. 1
Il capoverso 1 permette di identificare i principali obblighi e divieti applicabili agli operatori e agli intermediari del mercato dell’energia elettrica conformemente al REMIT. Poiché la LVTE prevede un regime di sanzioni, comprendente anche disposizioni penali, in caso di violazioni degli obblighi o dei divieti previsti dal REMIT (cfr. art. 25 segg. e 44 segg. LVTE), il capoverso 1 permette, tramite rinvii a diverse pertinenti disposizioni del REMIT, di soddisfare l’esigenza di precisazione della base legale (« nulla poena sine lege certa »).
Gli operatori e gli intermediari del mercato dell’energia elettrica sono ora assoggettati al REMIT in virtù dell’Accordo sull’energia elettrica e pertanto devono rispettare tutti gli obblighi in esso sanciti. I comportamenti illeciti sul mercato riguardanti i prodotti elettrici all’ingrosso sono vietati conformemente al REMIT (per ulteriori informazioni si rimanda alle linee guida dell’ACER575). Tuttavia, poiché la LVTE era già conforme al REMIT prima dell’entrata in vigore dell’Accordo sull’energia elettrica, per questi operatori si tratterà semplicemente di un cambiamento di paradigma. Dal punto di vista materiale, infatti, gli obblighi sono identici, ma divergono effettivamente solo alcuni elementi formali, tra cui l’autorità di vigilanza (la ElCom è sostituita dall’ACER).
Obbligo di registrazione
L’articolo 9 paragrafo 1 REMIT precisa che un operatore di mercato si registra solamente presso un’autorità nazionale di regolamentazione (ANR) («autorità di regolazione nazionale» in Svizzera). Dato che la Svizzera non è assoggettata al REMIT, finora non era possibile evitare una doppia registrazione (presso la ElCom e l’ANR interessata). Con l’Accordo sull’energia elettrica e l’applicabilità del REMIT:
- i nuovi operatori del mercato dell’energia elettrica dovranno registrarsi direttamente presso l’ANR dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti (art. 9 par. 1 REMIT). La ElCom avrà in ogni caso libero accesso al registro completo dell’ACER conformemente all’articolo 9 paragrafo 3 REMIT;
575 ACER Guidance on the application of Regulation (EU) No 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency, 6.1st Edition.