Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 665Fedlex · Rapporto esplicativo
2.12 Sicurezza alimentare
2.12.1 Sintesi
L’Accordo del 21 giugno 1999594 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato Accordo agricolo) disciplina il commercio di prodotti agricoli tra la Svizzera e l’UE. In questo settore, l’Unione europea è il principale partner commerciale della Svizzera: nel 2023 il 50 per cento delle esportazioni era destinato all’UE e il 74 per cento delle importazioni proveniva dall’UE. Tuttavia, l’Accordo agricolo non contempla finora settori chiave di questo commercio, come le derrate alimentari non di origine animale.
Il Consiglio federale intendeva pertanto estendere l’Accordo agricolo per includere il settore della sicurezza alimentare. L’obiettivo è di istituire, mediante l’applicazione delle stesse norme giuridiche, uno Spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE che comprende tutti gli aspetti della salute dei vegetali, della legislazione veterinaria e alimentare lungo la filiera agroalimentare. Lo Spazio comune di sicurezza alimentare mira sia a rafforzare la protezione dei consumatori, ad esempio attraverso la partecipazione della Svizzera ai sistemi d’allarme dell’UE e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare EFSA, sia a facilitare ulteriormente l’accesso al mercato interno nel settore alimentare ai produttori in Svizzera, attraverso la completa abolizione degli ostacoli al commercio non tariffari. Lo Spazio comune di sicurezza alimentare include anche le derrate alimentari non di origine animale e i prodotti fitosanitari. Le eccezioni impediscono un abbassamento degli standard applicabili in Svizzera, in particolare per quanto riguarda la protezione degli animali e le nuove tecnologie nella produzione alimentare (con riferimento agli organismi geneticamente modificati). Anche un’armonizzazione delle politiche agricole è esclusa. In questi settori la Svizzera rimane indipendente.
Durante i negoziati, le Parti contraenti hanno concordato di articolare l’Accordo agricolo in due parti: una parte cosiddetta agricola (v. n. 2.7) e una parte sulla «sicurezza alimentare», disciplinata da un Protocollo dell’Accordo agricolo che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato Protocollo sulla sicurezza alimentare).
Il Consiglio federale ritiene che il mandato negoziale sia stato pienamente adempiuto. Chiede l’approvazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e della relativa legislazione di attuazioni nell’ambito della parte sviluppo del pacchetto Svizzera-UE.
2.12.2 Situazione iniziale
Gli scambi commerciali di prodotti agricoli e derrate alimentari tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ammontano ogni anno a oltre 16 miliardi di franchi. L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera anche per quanto riguarda i prodotti agricoli. Nel 2023 il 50 per cento delle esportazioni e il 74 per cento delle importazioni ha riguardato l’UE. Purtroppo, contraffazioni e frodi sono sempre più frequenti nel settore alimentare e sul mercato finiscono prodotti non sicuri e pericolosi per la salute.