Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sicurezza alimentare (EFSA)595. La Svizzera si dichiarava pronta a contribuire finanziariamente alle piattaforme a cui ottiene l’accesso, tra cui l’EFSA e la Rete di allarme e di cooperazione, con un importo adeguato e in grado di riflettere in particolare le dimensioni dell’economia svizzera. Si prevede inoltre che i produttori alimentari in Svizzera ottengano un più facile accesso al mercato interno dell’UE (e i produttori dell’UE, viceversa, al mercato svizzero) e si rafforzi la cooperazione sull’autorizzazione dei nuovi tipi di derrate alimentari. Le aziende che commercializzano i loro prodotti in Svizzera e nell’UE ne traggono vantaggio perché sono sempre soggette alle stesse normative sia in Svizzera sia nell’UE. In questo modo, ad esempio, non è necessario adeguare gli imballaggi o le ricette.
2.12.3.2 Andemento dei negoziati
I negoziati con l’UE sono iniziati il 21 marzo 2024. Si sono svolti in totale undici cicli di negoziati formali e numerosi incontri a livello tecnico. Le Parti contraenti hanno rapidamente raggiunto un accordo sull’obiettivo fondamentale di istituire uno Spazio comune di sicurezza alimentare e sul diritto dell’UE da integrare nell’Accordo in virtù dell’estensione del suo campo di applicazione. Hanno invece richiesto più tempo le questioni relative alla struttura del futuro Accordo e all’organizzazione dei nuovi elementi istituzionali.
Alla fine, le Parti contraenti hanno concordato un Protocollo sulla sicurezza alimentare dell’attuale Accordo agricolo. Tale Protocollo contiene i principi per l’istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare, le nuove disposizioni istituzionali e, nell’allegato I, un elenco degli atti dell’UE applicabili nello Spazio comune di sicurezza alimentare.
L’Accordo agricolo attuale contiene attualmente gli allegati 4 (Salute dei vegetali), 5 (Alimenti per animali), 6 (Sementi) e 11 (Allegato veterinario), settori che in futuro saranno disciplinati dal Protocollo sulla sicurezza alimentare. Finora, per il recepimento del diritto relativo a questi allegati è stato utilizzato il cosiddetto metodo dell’equivalenza (v. n. 2.1.5.2.2), secondo il quale la Svizzera adotta un atto legislativo svizzero equivalente a quello dell’UE elencato in questi allegati, con il quale raggiunge lo stesso scopo e il medesimo effetto. In vista dell’obiettivo di uno Spazio comune di sicurezza alimentare in cui si applicano sempre le stesse norme, il recepimento dinamico del diritto nel Protocollo sulla sicurezza alimentare è stato disposto secondo il cosiddetto metodo dell’integrazione (v. n. 2.1.5.2.2). Una volta integrati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare, gli atti giuridici dell’UE rilevanti per lo Spazio comune di sicurezza alimentare sono ora direttamente applicabili in Svizzera, a condizione che siano sufficientemente concreti. Se le singole disposizioni devono essere rese concrete per l’applicazione nei singoli casi, è necessario, come sempre, adottare regolamentazioni dettagliate nel diritto nazionale. Come in precedenza, l’integrazione nell’allegato I richiede una decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare, che deve essere approvata dalla Svizzera e dall’UE.
Oltre ai settori già presenti, ossia salute dei vegetali, alimenti per animali, sementi e spazio veterinario relativo al commercio di animali e prodotti animali, compresi gli
595 Cfr. www.efsa.europa.eu/it.