Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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alimenti di origine animale, il Protocollo sulla sicurezza alimentare, frutto dei negoziati, include ora anche il commercio di derrate alimentari non di origine animale e l’omologazione di prodotti fitosanitari. La Svizzera ottiene l’accesso auspicato all’EFSA e alle reti rilevanti dell’UE e viene inoltre integrata nel sistema di autorizzazione di prodotti fitosanitari dell’UE. Sono state garantite le precedenti deroghe all’Accordo agricolo attuale e sono state concordate nuove eccezioni al recepimento dinamico del diritto, in particolare nei settori della protezione degli animali e delle nuove tecnologie nella produzione alimentare, che impediscono un abbassamento degli standard svizzeri. L’esito dei negoziati corrisponde agli obiettivi negoziali della Svizzera in conformità al mandato dell’8 marzo 2024.

2.12.4 Procedura preliminare

I lavori si sono inizialmente basati sul presupposto che nel Protocollo sulla sicurezza alimentare sarebbe stato ancora valido il metodo dell’equivalenza. In base al metodo dell’equivalenza, la Svizzera adotta o mantiene nel suo ordinamento giuridico le disposizioni per raggiungere il risultato perseguito dagli atti giuridici dell’UE integrati nell’Accordo, fatti salvi gli adeguamenti di tali atti decisi dal Comitato misto per la sicurezza alimentare. Mantenere il metodo dell’equivalenza significava poter continuare anche la prassi legale esistente. Non erano previste modifiche legislative importanti, motivo per cui non è stata effettuata un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) nel settore della sicurezza alimentare.

In seguito, nel corso dei negoziati, le Parti contraenti hanno concordato di adottare nel Protocollo sulla sicurezza alimentare il recepimento dinamico del diritto secondo il metodo dell’integrazione (v. n. 2.12.3.2). Gli atti giuridici dell’UE entrano a far parte dell’ordinamento giuridico svizzero se integrati nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare mediante una decisione del Comitato misto per la sicurezza alimentare e possono essere applicati direttamente dalle autorità che applicano il diritto, se le disposizioni sono sufficientemente concrete. In questo modo si garantisce che nello Spazio comune di sicurezza alimentare vengano applicate in linea di principio le stesse norme. In vista della futura applicazione diretta degli atti giuridici dell’UE integrati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, si dimostra opportuna una revisione delle seguenti leggi al fine di armonizzare al meglio tra loro struttura e articolazione e di evitare che lo stesso contenuto venga disciplinato due volte:

– Legge federale del 16 dicembre 2005596 sulla protezione degli animali (LPAn), revisione parziale;

– Legge federale del 20 giugno 2014597 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), revisione totale;

– Legge federale del 29 aprile 1998598 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr), revisione parziale;

596 RS 455

597 RS 817.0

598 RS 910.1