Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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– Legge del 1° luglio 1966599 sulle epizoozie (LFE), revisione parziale;

– Legge federale del 4 ottobre 1991600 sulle foreste (Legge forestale, LFo), revisione parziale.

Un’AIR approfondita per la LDerr è stata presentata il 18 ottobre 2023. Le AIR approfondite su LPAn, LAgr, LFE e LFo non sono state eseguite, per le ragioni indicate sopra. Non sono stati commissionati studi successivi.

2.12.5 Punti essenziali dell’Accordo

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare mira a rafforzare la sicurezza alimentare nell’UE e in Svizzera lungo l’intera filiera agroalimentare e a estendere il campo di applicazione dell’Accordo agricolo istituendo uno Spazio comune di sicurezza alimentare.

Lo Spazio comune di sicurezza alimentare comprende i settori, già presenti nell’Accordo agricolo, della salute dei vegetali, degli alimenti per animali e delle sementi, nonché il settore veterinario relativo al commercio di animali e prodotti animali, comprese le derrate alimentari di origine animale. Ora vengono disciplinati anche il commercio di derrate alimentari non di origine animale e l’omologazione di prodotti fitosanitari. La Svizzera ottiene l’accesso auspicato all’EFSA e alle reti rilevanti dell’UE e viene inoltre integrata nel sistema di autorizzazione di prodotti fitosanitari dell’UE.

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare è articolato in cinque parti e comprende due allegati e due appendici.

La parte I definisce l’oggetto del Protocollo, la parte II contiene importanti disposizioni per il funzionamento dello Spazio comune di sicurezza alimentare. In questa parte rivestono particolare importanza per la Svizzera le eccezioni all’obbligo del recepimento dinamico del diritto dell’UE nel campo di applicazione del Protocollo, compresa l’eccezione relativa agli organismi geneticamente modificati. La parte III definisce i nuovi elementi istituzionali, che sono in gran parte gli stessi per tutti gli accordi relativi al mercato interno del pacchetto Svizzera-UE, in particolare il processo di integrazione del diritto UE pertinente nel Protocollo, il diritto di partecipazione (decision shaping), l’interpretazione uniforme degli accordi, la loro applicazione e vigilanza, nonché la composizione delle controversie. La parte IV disciplina altre disposizioni e la parte V stabilisce le disposizioni finali. In particolare, queste ultime prevedono un periodo di transizione di due anni al massimo per l’applicazione delle disposizioni del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

L’allegato I del Protocollo elenca tutti gli atti dell’UE che si applicano allo Spazio comune di sicurezza alimentare e che in futuro saranno applicati anche in Svizzera. L’allegato II stabilisce le modalità del contributo finanziario della Svizzera alle agenzie (EFSA) e ai sistemi di informazione nel settore della sicurezza alimentare. Anche le modalità di partecipazione finanziaria sono in gran parte le stesse per tutti gli accordi relativi al mercato interno del pacchetto Svizzera-UE.

599 RS 916.40

600 RS 921.0