Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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– l’allevamento di animali;

– i contaminanti e i residui;

– i materiali e gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari;

– la caratterizzazione.

Anche i controlli ufficiali in questi settori fanno parte del campo di applicazione.

Art. 3 Accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno a cui la

Svizzera partecipa

L’articolo 3 precisa che gli accordi bilaterali vigenti e futuri tra la Svizzera e l’Unione europea nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa sono considerati un «insieme coerente» che garantisce un equilibrio dei diritti e degli obblighi tra le Parti contraenti (v. n. 2.1.6.1.4). Anche il Protocollo in questione costituisce un tale accordo bilaterale.

Art. 4 Definizione

L’articolo 4 contiene la definizione del cosiddetto «diritto terziario». Questa espressione non è una nozione formale del diritto dell’UE. Tuttavia, «diritto terziario» è generalmente utilizzato per designare i cosiddetti atti non legislativi, che sono solitamente adottati dalla Commissione europea sulla base di deleghe di competenze concesse dal legislatore ordinario dell’UE. Si tratta principalmente di atti giuridici designati come atti delegati (cfr. art. 290 del TFUE601) o atti di esecuzione (cfr. art. 291 TFUE). Gli atti delegati sono adottati per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo (art. 290 TFUE). Attraverso gli atti di esecuzione la Commissione europea stabilisce modalità di applicazione che consentono l’esecuzione uniforme di atti giuridicamente vincolanti, ove necessario (art. 291 par. 2 TFUE). La definizione comprende anche tutti gli altri atti non legislativi con l’effetto legale di atti delegati o atti di esecuzione, ma che non sono designati come tali nel diritto dell’UE. Ciò si applica in particolare agli atti giuridici non legislativi più vecchi, adottati prima dell’introduzione delle espressioni «atti delegati» e «atti di esecuzione». La definizione di diritto terziario è importante in merito all’articolo 15, che disciplina specificamente il trattamento di questi atti giuridici (v. commenti all’art. 15).

Parte II: Spazio comune di sicurezza alimentare

Art. 5 Istituzione e obiettivi dello Spazio comune di sicurezza alimentare

L’articolo 5 istituisce lo Spazio comune di sicurezza alimentare e ne definisce gli obiettivi. L’obiettivo primario è migliorare la sicurezza delle derrate alimentari e degli

601 Trattato sull’Unione europea e trattato sul funzionamento dell’Unione europea, GU C 202 del 7 giugno 2016, pag. 1.