Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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alimenti per animali lungo l’intera filiera agroalimentare. Un elevato livello di protezione della salute degli esseri umani, degli animali e dei vegetali è garantito, tra le altre cose, dall’applicazione in modo integrato di norme armonizzate, da maggiori sforzi per combattere la resistenza antimicrobica e dal miglioramento della protezione degli animali.
Art. 6 Funzionamento dello Spazio comune di sicurezza alimentare
L’articolo 6 descrive il funzionamento dello Spazio comune di sicurezza alimentare. Al centro di questo articolo vi è il principio secondo cui l’UE non considera la Svizzera come un Paese terzo per quanto riguarda i pertinenti atti giuridici dell’UE integrati nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, a condizione che la Svizzera adempia agli obblighi previsti dal Protocollo. La considerazione della Svizzera come uno Stato membro dell’UE nel quadro dello Spazio comune di sicurezza alimentare è definita qui in linea di principio e ulteriormente specificata in altre disposizioni (v. in particolare il commento all’allegato I sezione 1).
Art. 7 Eccezioni
L’articolo 7 disciplina al paragrafo 1 le eccezioni all’obbligo del recepimento dinamico del diritto (v. n. 2.1.6.2.1). Negli ambiti elencati in questo articolo, la Svizzera non è obbligata a integrare gli atti giuridici dell’UE ai sensi dell’articolo 13 o ad applicarli temporaneamente ai sensi dell’articolo 15 del Protocollo. Ciò significa che, in tali ambiti, la Svizzera può applicare le proprie prescrizioni normative che differiscono dai pertinenti atti giuridici dell’UE in materia.
La prima eccezione (lett. a) riguarda l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e l’immissione sul mercato di prodotti contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati nonché di derrate alimentari e di alimenti per animali ottenuti da organismi geneticamente modificati. In questi ambiti, la Svizzera può continuare ad applicare le proprie disposizioni del diritto svizzero. Sono previste due condizioni: in primo luogo, la Svizzera deve consentire l’immissione sul mercato di derrate alimentari e alimenti per animali contenenti organismi geneticamente modificati autorizzati nell’Unione europea ai sensi del regolamento n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati senza apporre una caratterizzazione specifica, a condizione che non superino il valore soglia previsto. Tale valore soglia dello 0,9 per cento è stabilito nell’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento n. 1829/2003602 e si applica soltanto se le tracce sono accidentali o tecnicamente inevitabili (cfr. allegato I sezione 2 lettera O). In secondo luogo, la Svizzera consente l’immissione sul mercato e l’uso di alimenti per animali autorizzati nell’Unione europea che non sono ottenuti da organismi geneticamente modificati in grado di moltiplicarsi. Tuttavia, questo è già così oggi e quindi non rappresenta una nuova concessione da parte della Svizzera. Queste due condizioni hanno lo scopo di
602 Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.