Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Derrate alimentari
Igiene: la legislazione svizzera è già armonizzata con i regolamenti di base della legislazione europea in materia di igiene (regolamento [CE] n. 852/2004 e regolamento [CE] n. 853/2004). Tale armonizzazione era un prerequisito affinché nel 2009, nell’ambito dell’allegato 11 dell’Accordo agricolo, fosse possibile creare uno spazio veterinario comune tra la Svizzera e l’UE ed eliminare i controlli per gli animali e i prodotti di origine animale tra la Svizzera e l’Ue alle rispettive frontiere. Da allora, la legislazione svizzera in materia di igiene è stata continuamente armonizzata con quella dell’UE. L’applicazione diretta dei suddetti regolamenti e del diritto terziario emanato sulla base di essi non comporta quindi modifiche sostanziali del diritto svizzero a livello di ordinanza.
Caratterizzazione delle derrate alimentari: viene mantenuta l’attuale regolamentazione sulle miscele o contaminazioni involontarie di allergeni655. A questo proposito, nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare è prevista una modifica per l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011656 da parte della Svizzera. È prevista una modifica anche per l’indicazione del Paese di produzione, che in Svizzera dovrà essere sempre dichiarato anche in futuro. Come già detto in precedenza (v. n. 2.12.9.1), nell’articolo 7 del Protocollo sulla sicurezza alimentare è stata prevista un’eccezione per garantire che in Svizzera fosse mantenuto l’obbligo di caratterizzazione per le forme di detenzione che provocano sofferenza agli animali in relazione alla produzione di derrate alimentare di origine animale (cfr. anche l’ordinanza del 26 novembre 2003657 sulle dichiarazioni agricole). La Svizzera può quindi mantenere questi requisiti di caratterizzazione.
Derrate alimentari di origine animale: l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016658 sulle derrate alimentari di origine animale è già armonizzata con il diritto dell’UE. Nella misura in cui il diritto dell’UE lascia agli Stati membri un margine di manovra in termini di regolamentazione, anche la Svizzera può usufruire di tale margine: ad esempio, restano invariate le disposizioni svizzere sui requisiti per la pappa reale e il polline, che non sono armonizzate con il diritto UE.
Derrate alimentari di origine vegetale: l’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare non contiene atti giuridici dell’UE che definiscano requisiti specifici per le derrate alimentari di origine vegetale. Le disposizioni pertinenti dell’ordinanza del
655Art. 11 cpv. 5 dell’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari
(OID; RS 817.022.16).
656Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18, modificato dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.
657RS 916.51