Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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2.12.9 Attuazione della legislazione sulle derrate alimentari

2.12.9.1 Legge sulle derrate alimentari

Già nel suo messaggio del 2011 concernente la legge sulle derrate alimentari (LDerr)643 il Consiglio federale aveva dichiarato che uno degli obiettivi dell’allora revisione totale della legge era l’armonizzazione delle prescrizioni tecniche svizzere nei settori derrate alimentari e degli oggetti d’uso644. La motivazione addotta era che i negoziati per un accordo nel settore alimentare tra la Svizzera e l’UE dimostravano che l’intenzione della Svizzera di prendere parte a medio termine ai sistemi dell’UE riguardanti la sicurezza alimentare e la sicurezza di altri prodotti sarebbe stata possibile soltanto adottando l’acquis comunitario rilevante in questi settori. Il Parlamento ha perseguito questo scopo e ha stabilito, nell’articolo 44 capoverso 1 LDerr che per le disposizioni di esecuzione il Consiglio federale tiene conto delle prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e può dichiararle applicabili.

I negoziati sul Protocollo sulla sicurezza alimentare che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE hanno confermato il punto di vista del Consiglio federale. In generale, uno Spazio comune di sicurezza alimentare tra la Svizzera e l’UE (in seguito Spazio di sicurezza alimentare) è possibile soltanto se in linea di principio all’interno di esso si applica sempre lo stesso diritto a tutti gli Stati partecipanti, e ciò vale anche per la Svizzera.

Il Protocollo sulla sicurezza alimentare stabilisce pertanto che il nuovo diritto dell’UE che rientra nel campo d’applicazione del Protocollo venga inserito nell’allegato I del Protocollo stesso mediante una decisione del Comitato misto entro termini che garantiscano l’applicazione simultanea nell’UE e in Svizzera. In linea di principio, il diritto dell’UE elencato nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare può essere applicato direttamente in Svizzera, se le disposizioni sono sufficientemente concrete. Se ciò si verifica, non è necessario un diritto svizzero aggiuntivo. Per il nuovo diritto terziario (i cosiddetti atti di esecuzione e atti delegati della Commissione europea, v. a tale proposito n. 2.12.6, commento all’art. 4 del Protocollo sulla sicurezza alimentare) che rientra nel campo d’applicazione del Protocollo e che deve essere regolarmente applicato entro scadenze brevi, le Parti contraenti hanno concordato che la Svizzera applicherà tale diritto in maniera provvisoria fino a quando il Comitato misto non decide formalmente di includerlo nell’allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. Ciò garantisce l’applicazione simultanea anche negli ambiti del diritto terziario (v. n. 2.12.6, commento all’art. 15 del Protocollo sulla sicurezza alimentare). In contropartita, la Svizzera ha la possibilità di partecipare all’elaborazione di atti giuridici nel campo d’applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare (cfr. art. 12 del Protocollo sulla sicurezza alimentare).

L’articolo 7 del Protocollo sulla sicurezza alimentare elenca i settori che rientrano nel campo d’applicazione del Protocollo nei quali, tuttavia, il diritto svizzero continua a divergere da quello UE e nei quali quindi la Svizzera può continuare ad applicare le

643 RS 817.02

644 Cfr. n. 1.3.1 del messaggio concernente la legge federale del 25 maggio 2011 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (FF 2011 5571).