Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 691Fedlex · Rapporto esplicativo

Allo scopo di limitare le spese, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. prevede che per che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi è necessario il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’attuazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie sa (con spese superiori a una delle soglie previste).

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

L’attuazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali non influisce sulla ripartizione dei compiti né sull’adempimento dei compiti da parte di Confederazione e Cantoni.

Conformità alla legge sui sussidi

L’attuazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi.

Delega di competenze legislative

Le modifiche delle disposizioni fissano i principi che richiedono una base legislativa formale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. Secondo l’articolo 164 capoverso 2 Cost., le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda. Per i trasporti internazionali di animali che non ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, la competenza legislativa è delegata al Consiglio federale.

La competenza circa l’assicurazione di un sostegno scientifico ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1099/2009 è delegata al Consiglio federale dall’articolo 21 capoverso 2 del P-LPAn. Ciò consente al Consiglio Federale di disciplinare le modalità di attuazione dell’assicurazione di sostegno scientifico.

Il Consiglio Federale è autorizzato a emanare le relative disposizioni d’esecuzione per quanto riguarda i requisiti dei dipendenti dei servizi specializzati, la loro formazione e la relativa commissione d’esame.

2.12.8.6.6 Protezione dei dati

L’attuazione della legislazione sulla protezione degli animali non avrà ripercussioni

sulla protezione dei dati.