Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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proprie prescrizioni legali (v. n. 2.12.6, commento all’art. 7 del Protocollo sulla sicurezza alimentare).
Poiché gli oggetti d’uso, ad eccezione degli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari (i cosiddetti materiali e oggetti), non rientrano nel Protocollo sulla sicurezza alimentare, in questo settore materialmente non cambia nulla rispetto ad oggi. Anche per l’immissione sul mercato di cosmetici, giocattoli e oggetti che entrano in contatto con il corpo (gioielli, tatuaggi, trucco permanente, ecc.) con il nuovo diritto valgono gli stessi requisiti del diritto attuale.
2.12.9.2 Norme di esecuzione
2.12.9.2.1 Aspetti generali
Nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo agricolo esistente (in particolare nei settori derrate alimentari di origine animale, vino, bevande spiritose), dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità concluso con la CE645 (giocattoli) e in attuazione degli orientamenti stabiliti dal Parlamento e dal Consiglio federale (v. n. 2.12.9.1), negli ultimi anni la Svizzera ha costantemente adeguato il proprio diritto in materia alimentare a quello dell’UE, garantendo che non vi fossero ostacoli al commercio. Le ordinanze relative alla LDerr sono quindi già ampiamente armonizzate con il diritto dell’UE.
2.12.9.2.2 Commento per i singoli ambiti
Di seguito vengono presentate le modifiche più importanti a livello di ordinanze che deriveranno dalla conclusione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e dalla revisione totale della LDerr.
Produzione primaria
In virtù degli allegati 5 e 11 dell’Accordo agricolo esistente, la legislazione svizzera in materia di igiene per gli alimenti per animali e per le derrate alimentari nella produzione primaria corrisponde a quella europea. Il Protocollo sulla sicurezza alimentare non comporta quindi cambiamenti in questo ambito. L’applicazione diretta del diritto UE comporterà un maggior grado di precisione per alcune disposizioni che nel diritto svizzero sono formulate in modo più breve.
L’ordinanza del 3 novembre 2005646 concernente la produzione primaria (OPPrim) e le ordinanze basate su di essa riprendono le disposizioni concernenti la produzione primaria del regolamento (CE) n. 852/2004647 sull’igiene dei prodotti alimentari, del
645 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81 (MRA).
646 RS 916.020
647 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.