Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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regolamento (CE) n. 853/2004648 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 183/2005649 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. Con il Protocollo sulla sicurezza alimentare, il campo d’applicazione a livello di produzione primaria sarà esteso alla produzione vegetale destinata direttamente al consumo umano. L’OPPrim sarà oggetto di una revisione totale e le disposizioni riprese dal diritto europeo potranno essere abrogate (obblighi delle aziende, piani di emergenza, linee direttive per una buona prassi procedurale ecc.). Alcune disposizioni saranno mantenute, in particolare i criteri per l’applicazione dell’obbligo di notifica delle aziende e i compiti degli Uffici federali e dei Cantoni. L’ordinanza del DEFR concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim), che contiene esclusivamente recepimenti del diritto europeo, potrà essere abrogata.
L’ordinanza del 20 ottobre 2010650 sul controllo del latte (OCL) e l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005651 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL), basata su di essa, si fondano già sul regolamento (CE) n. 853/2004, rilevante per la produzione primaria di latte crudo, e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/627652, che disciplina il controllo del latte e delle aziende produttrici di latte. Con l’applicazione diretta di questi regolamenti dell’UE, numerose disposizioni del diritto svizzero diventeranno obsolete e potranno quindi essere abrogate. Tuttavia, il diritto UE affida ai singoli Stati membri l’organizzazione concreta del sistema di analisi del latte. Le regolamentazioni corrispondenti rimangono in vigore nel diritto svizzero.
L’ordinanza del 16 dicembre 2016653 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) e l’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005654 concernente l’igiene nella macellazione (OIgM) corrispondono già oggi al diritto UE. Rimangono alcune differenze che tengono conto delle peculiarità svizzere (ad es. le definizioni, le dimensioni delle aziende, il tempo di eviscerazione per l’uccisione al pascolo e in azienda, il controllo delle carni, ecc.). Nella misura in cui il diritto dell’UE lascia agli Stati membri un margine di manovra nella regolamentazione di tali dettagli, questi possono essere mantenuti.
648Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE)
2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021, GU L 357
dell’8.10.2021, pag. 27.
649Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio
2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.
650 RS 916.351.0 651 RS 916.351.021.1
652Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che
stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503, GU L 325 del 20.12.2022, pag. 58.
653RS 817.190